- Il Comune può ordinare di spostare il condizionatore
- Il condizionatore è indispensabile all'attività
- I limiti paesaggistici possono imporre la rimozione
Il Comune può ordinare di spostare il condizionatore
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Il Tar di Brescia con la sentenza n. 770/2022 (sotto allegata) respinge il ricorso presentato dalla proprietaria di una gelateria contro il provvedimento comunale che le ha imposto di rimuovere l'unità esterna del condizionatore d'aria posto sulla facciata dell'attività, corrente in una via che, per queste installazioni, richiede il parere preventivo della commissione del paesaggio. Il Comune in questi casi però può imporre la rimozione delle opere lesive del decorso delle pubbliche vie per motivi paesaggistici.
La vicenda processuale
La proprietaria di una gelateria agisce conto il Comune per chiedere l'annullamento dell'ordinanza con cui le è stato richiesto il ripristino dei luoghi in relazione al fabbricato in cui si trova la sua attività.
Il Regolamento edilizio del Comune prevede infatti che: "gli apparati tecnologici degli impianti di condizionamento o climatizzazione, da collocare all'esterno di un edificio devono essere posizionati in modo da arrecare il minor impatto visivo; inoltre (comma IX), nel caso di immobili ricadenti all'interno dei nuclei di antica formazione, ovvero assoggettati dal vigente strumento urbanistico generale a specifico grado di protezione e/o a vincolo storico- monumentale ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, l'installazione di tali apparecchiature esterne è soggetta a preventivo parere della commissione del paesaggio".
Il condizionatore è indispensabile all'attività
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Alla proprietaria della gelateria l'ordinanza oggetto di contestazione è stata notificata per farle rimuovere l'impianto di condizionamento perché posto in un luogo di eccessivo impatto visivo.
L'alterco va avanti per anni anche perché la proprietaria della gelateria rifiuta di spostare il condizionatore e di procedere alla sanatoria, in quanto a suo giudizio:
- l'impianto è indispensabile alla sua attività di gelateria;
- lo spostamento ostacolerebbe i pedoni;
- lo stesso è collocato sulla facciata di un cortile privo di pregio;
- l'impianto è stato installato nelle stesse forme in cui vi hanno provveduto i condomini di unità immobiliari dello stesso compendio.
I limiti paesaggistici possono imporre la rimozione
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Il Tar Brescia però respinge il ricorso, ritenendo non meritevoli di accoglimento le ragioni addotte in quanto:
- l'attività di gelateria non impone la presenza di un climatizzatore, il cui scopo è solo quello di rendere più gradevole la temperatura nei locali dell'attività, senza avere rilievo alcuno ai fini della conservazione del prodotto, che richiede piuttosto la presenza di frigoriferi con temperature prossime allo zero;
- nessun diritto a conservare l'impianto così come è si ravvisa nel caso di specie. Se l'impianto si pone in contrasto con la normativa della Comune deve solo essere sostituito con un altro senza unità esterna o installato con diverse modalità, che lasciano tra l'altro un ampio margine di scelta;
- non rileva infine che l'impianto si affacci su un cortile. Il regolamento del Comune non fa distinzioni tra facciate e cortili interni, i limiti si riferiscono agli edifici nel loro complesso.
Scarica pdf Tar Brescia n. 770/2022
• Foto: 123rf.com