Metodologie operative, termini, condizioni ed obblighi dei soggetti coinvolti relativamente alla CTU nel processo di famiglia

CTU: metodologie operative

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L'articolo 61 del codice di procedura civile prevede che quando è necessario, il giudice può farsi assistere, per il compimento di singoli atti o per tutto il processo, da uno o più consulenti di particolare competenza tecnica", che, secondo le disposizioni dello stesso art. 61 c.p.c., al comma 2, e dell'art. 13 e ss. disp. att. c.p.c., devono essere normalmente scelti tra le persone iscritte in albi speciali.
Il compito del C.T.U. è, quelli di assistere il giudice nella risoluzione di problematiche di natura tecnica, che si presentino al giudice stesso allorché le domande formulate dalle parti non consistano esclusivamente nella proposizione di questioni giuridiche, ma vadano decise domande che richiedono altresì una preventiva risoluzione di questioni tecniche.
L'attività del C.T.U. è regolamentata dall'articolo 62 c.p.c., il quale chiarisce che il consulente "compie le indagini che gli sono commesse dal giudice e fornisce, in udienza e in camera di consiglio, i chiarimenti che il giudice gli richiede".

Attività e termini

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L'attività del C.T.U. culmina nella redazione della relazione finale e nel suo deposito in cancelleria nel termine accordatogli dal giudice.

Il CTU deve, nel termine di cui all'articolo 192 del codice di procedura civile, comunicare al giudice la sussistenza di circostanze o dati di fatto che possono portare alla sua ricusazione.
I motivi di astensione e di ricusazione vengono valutati dal giudice ai sensi dell'articolo 63 c.p.c. (eventuali partecipazioni a convegni, master e collaborazioni professionali di carattere scientifico tra consulenti e tra consulenti e avvocati non possono di per sé costituire gravi ragioni di convenienza per la ricusazione).

Nomina CTP e CTU

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Il CTP può essere nominato entro il termine assegnato dal giudice con le modalità di cui agli articoli 201 c.p.c. e 91 disp. att c.p.c.
La parte può nominare più CTP solo qualora il giudice abbia nominato più CTU appartenenti a diverse specializzazioni professionali.
In corso di consulenza la parte che non vi abbia provveduto nel termine assegnato dal giudice ex art. 201 c.p.c può nominare il CTP solo previa istanza e autorizzazione del Tribunale.
La parte può sostituire per motivate ragioni il CTP tempestivamente nominato, fornendo immediata comunicazione al giudice con nota di deposito nel fascicolo telematico e tempestivo avviso al CTU.
Il CTU dovrà garantire che la fissazione degli incontri fornisca la possibilità ai CTP di presenziare, facendo tuttavia prevalere sempre il superiore interesse dei minori a che la valutazione avvenga in tempi congrui.
Eventuali proroghe possono essere richieste solo per gravi e comprovate esigenze che devono essere dettagliatamente rappresentate.

Funzione della consulenza d'ufficio

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La Consulenza d'Ufficio non ha una funzione trasformativa ne' conciliativa.
Tuttavia e' comunque parte del mandato esplorativo del CTU valutare e accertare se vi siano margini di negoziabilità delle diverse posizioni all'interno del nucleo familiare.
Il fascicolo processuale viene messo integralmente a disposizione del CTU.
Il giudice, al momento della ammissione della CTU, concede termine per il deposito di tutta la documentazione che le parti ritengano necessaria per l'espletamento dell'incarico.
Nel corso delle operazioni peritali possono essere prodotti al CTU o possono essere acquisiti dal CTU ulteriori documenti pubblicamente consultabili (es. provvedimenti del tribunale) e documenti che possano essere nella disponibilità di una delle parti o anche di un terzo, qualora sorga l'indispensabilità all'accertamento di una situazione di comune interesse (es certificati medici, anche di medici privati, relazioni dei servizi sociali, documenti provenienti dalla scuola, o da altri enti).
Il CTU, dopo aver acquisito il documento, deve subito trasmettere quanto ricevuto con indicazione della fonte di acquisizione al CTP in modo che le parti possano effettuare ogni verifica ed interloquire sullo stesso a garanzia del contraddittorio.
All'inizio delle operazioni peritali il CTU, quale pubblico ufficiale, redige e sottoscrive il verbale dell'inizio delle stesse in cui si dà atto:

  • della metodologia;
  • delle operazioni peritali che verranno eseguite in linea di massima (procedure, adempimenti che verranno effettuati e tempistica);
  • in caso di presenza di ausiliari, dei compiti affidati agli stessi dal CTU;
  • della presenza o assenza di difensori e/o del curatore speciale alle operazioni peritali e all'ascolto del minore.
Al termine delle operazioni il CTU redige e sottoscrive il verbale di chiusura delle operazioni peritali in cui deve dare atto di eventuali istanze o contestazioni dei CTP, in assenza delle quali certificherà, d'accordo con i CTP, la completezza delle operazioni e la loro regolarità.
Le osservazioni e le istanze dei CTP previste dall'art. 194 c.p.c. vengono comunicate al CTU solo durante le operazioni peritali e verbalizzate, fatte salve situazioni eccezionali che richiedano comunicazioni al CTU urgenti ed indifferibili che verranno effettuate a mezzo pec.
I verbali delle operazioni peritali sono allegati alla relazione peritale.

La relazione peritale

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La relazione peritale deve essere:
sintetica, chiara, coerente (cioè tale per cui le conclusioni in risposta al quesito peritale siano consequenziali con le indagini svolte e le deduzioni tratte).
La relazione peritale si articola in parti o sezioni, di cui all'indice da inserirsi in epigrafe, nelle quali siano chiaramente indicate:

- Descrizione della metodologia delle modalità di svolgimento dell'incarico (colloqui, test, ecc) e delle indagini effettuate, incluso un calendario della CTU,

- le Deduzioni che il CTU trae a partire dalle indagini svolte, affiancate dalla sintesi dei colloqui clinici purché sia sempre chiara la distinzione tra ciò che viene riferito e le considerazioni del consulente d'ufficio,

- Conclusioni in risposta al quesito del giudice, espresse in modo sistematico per ogni capo del quesito.

Il CTU allega alla relazione:

- Osservazioni critiche dei CTP

- Risposta del CTU alle osservazioni critiche dei CTP

- Trascrizione dell'ascolto delegato del minore, se disposto

- Trascrizione o verbale sommario dell'esame clinico del minore

- Ogni documentazione acquisita durante la CTU

- Documentazione completa, comprensiva di tutti i materiali, relativa alle indagini testali, se eseguite

- Supporti contenenti video o registrazioni dei colloqui clinici e dell'ascolto del minore, le audio registrazioni dell'esame degli adulti, se disposta dal giudice, da depositare presso la cancelleria.

Conclusione dell'incarico

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Dopo la conclusione dell'incarico, il CTU e gli ausiliari, di cui lo stesso si sia avvalso, si astengono dall'assumere privatamente incarichi di sostegno e/o intervento terapeutico a favore delle parti e/o dei minori (es. coordinatore genitoriale, supporto alla genitorialità, terapeuta del minore, terapeuta della coppia) sia nel rispetto delle norme deontologiche proprie sia al fine di garantire la neutralità del CTU e dell'ausiliario anche dopo lo svolgimento del mandato, qualora si renda necessario un suo nuovo intervento, nel prosieguo del giudizio e nei successivi gradi di giudizio.

Per contattare l'avvocato Matteo Santini del Foro di Roma inviare un'email al seguente indirizzo: studiolegalesantini@hotmail.com o collegarsi al sito Avvocatoroma.org e Avvocato-milano.org/. Seguimi anche su Instagram https://www.instagram.com/matteo_santini_matrimonialista/

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