- Corsi di formazione avvocati: obbligo di registrare entrate e uscite
- Esclusione dall'esame finale per difensore d'ufficio
- Controlli unilaterali dei tabulati impediscono il contraddittorio
- Tabulati tardivi impediscono i controlli necessari delle presenze
Corsi di formazione avvocati: obbligo di registrare entrate e uscite
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Va accolto il ricorso della giovane avvocato che non è stata ammessa all'esame per difensore d'ufficio perché, stando al COA. di appartenenza, avrebbe saltato alcuni incontri di formazione obbligatoria.
Poiché però i tabulati sono stati prodotti dal COA a fine corso e non dopo ogni incontro e la decisione è stata assunta solo sulla base di questi dati, la giovane ricorrente non ha avuto modo di contraddire sulla questione delle assenze. Il CNF precisa inoltre che per il COA "In materia di formazione vige l'obbligo di adottare sistemi di verifica in entrata ed in uscita dai corsi."
Questa la decisione del CNF con sentenza n. 68/2022 (sotto allegata).
Esclusione dall'esame finale per difensore d'ufficio
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Il COA di Milano non ammette all'esame finale del corso per difensori d'ufficio un avvocato, che decide così di impugnare la decisione che attesta l'assenza delle condizioni necessarie per la partecipazione alla prova suddetta.
Il COA è giunto a questa decisione perché ha rilevato che l'avvocato, da quanto emerge dai tabulati del sistema di rilevamento delle presenze, ha frequentato 10 giorni di corso per un totale di 20 ore e 48 minuti, con conseguente superamento del limite di tolleranza delle assenze nella misura del 20% delle ore totali.
L'avvocato, informato della non ammissione prima delle delibera ufficiale, aveva contestato in forma scritta il risultato dei sistemi di rilevamento, sostenendo il malfunzionamento del sistema informatico.
Il COA però ribadiva che le assenze registrate impedivano l'accesso all'esame dell'avvocato.
Controlli unilaterali dei tabulati impediscono il contraddittorio
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Nel ricorrere al CNF l'avvocato afferma di aver preso parte a 36 incontri formativi su 43 e che le date di tre lezioni a cui aveva partecipato erano state omesse senza motivo dal rilevatore, contestando anche la unilateralità dei controlli.
Contesta quindi la violazione dell'art. 111 della Costituzione stante l'impossibilità di un contraddittorio sul punto, visto che le è stato negato di poter verificare il regolare funzionamento del rilevatore delle presenze. Eccepisce inoltre che l'art. 24 del Regolamento n. 6 del CNF non disciplina le modalità dei controlli in entrata e in uscita delle presenze, ritenendo di aver dimostrato la sua presenza alle lezioni contestate tramite testimoni, appunti e agenda di studio.
Chiede quindi che la decisione del COA venga annullata e che le vengano di conseguenza riconosciuti 20 crediti della formazione continua.
Tabulati tardivi impediscono i controlli necessari delle presenze
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Il CNF accoglie il ricorso dell'avvocato in quanto "In materia di formazione vige l'obbligo di adottare sistemi di verifica in entrata ed in uscita dai corsi. Tale obbligo ha duplice valenza permettendo il controllo della partecipazione da parte del COA e la possibilità da parte del partecipante di comprovare l'assolvimento dell'obbligo formativo."
Nel caso di specie il CNF evidenzia che i tabulati sono stati utilizzati dal coma solo alla fine del corso, per cui non si hanno notizie delle verifiche che l'avvocato ricorrente ha richiesto. L'unico elemento che il COA ha preso come riferimento per la decisione sono i suoi tabulati. Le prove fornite dall'avvocato non sono state prese minimamente in considerazione.
Si presume quindi che almeno una delle funzioni di controllo non abbia funzionato, anche perché la mancata partecipazione da parte del COA agli eventi formativi è stata resa nota a distanza di tempo, tanto da pregiudicare qualsiasi forma di controllo da parte della ricorrente, attività che sarebbe stata possibile se i tabulati delle presenze fossero stati resi noti alla stessa subito dopo le singole date degli incontri formativi.
Scarica pdf CNF. n. 68/2022