- Assegno di mantenimento e reddito di cittadinanza
- Revoca assegno di mantenimento
- Revoca mantenimento: rileva anche la comparazione dei redditi
Assegno di mantenimento e reddito di cittadinanza
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Con la recente sentenza il Tribunale di Avellino, in un giudizio di cessazione degli effetti civili del matrimonio tra due separati ,offre lo spunto per interessanti riflessioni riguardanti l'influenza del percepito "reddito di cittadinanza" da parte di uno divorziandi sul domandato assegno.
L'estensore, partendo dalla nota Cassazione a Sezioni Unite n. 18287/2017, ripercorre pur senza citarli gli ultimissimi approdi giurisprudenziali dati da Cass 38362/2021 e Cass 24250/2021, per i quali: "l'assegno di divorzio deve essere adeguato a compensare il coniuge economicamente più debole in funzione perequativo compensativa del sacrificio sopportato per aver rinunciato a realistiche occasioni professionali-reddituali che il richiedente l'assegno ha l'ONERE di dimostrare nel giudizio al fine di contribuire ai bisogni della famiglia. La composizione della nuova regola di giudizio dà conto di un nuovo ONERE della prova a carico del richiedente l'assegno divorzile, in cui entra a far parte la perdita di occasioni professionali in ragione della scelta, maturata all'esito del matrimonio e condivisa con l'altro, di dedicarsi alle esigenze della famiglia con sperequazione economico-reddituale dei divorziandi" e quegli altri oramai costituenti ius receptum in base ai quali ,ai fini del riconoscimento dell'assegno di divorzio: "deve adottarsi un criterio composito che, alla luce della valutazione comparativa delle rispettive condizioni economico-patrimoniali, dia particolare rilievo al contributo fornito dall'ex coniuge richiedente l'assegno, alla formazione del patrimonio comune nonché di quello personale dei singoli coniugi, in relazione alla durata del matrimonio, alle potenzialità reddituali future ed all'età dell'avente diritto" (cfr. la stessa Cass. SS.UU. n 18287/2017 e quelle successive di conferma Cass. n. 26682/2021 e Cass. n. 26389/2021).
Revoca assegno di mantenimento
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Sulla base dei suddetti princìpi l'estensore, anche alla luce della circostanza emersa nel corso del giudizio, del percepito beneficio del reddito di cittadinanza da parte della moglie, ritiene di eliminare, revocandolo, l'assegno di mantenimento a carico del marito, proprio valorizzando quei criteri appena enucleati ossia, detto in estrema sintesi:
- la breve durata del matrimonio (solo due anni sposati);
- il mancato incremento dovuto ad opera o attività della moglie del patrimonio familiare e/o personale del marito;
- la mancata prova della rinuncia della moglie ad aspirazioni sue personali o professionali, il tutto, valutata la accennata circostanza, emersa grazie alla abile attività "inquirente" del marito del percepito reddito di cittadinanza della coniuge.
L'attribuzione del beneficio sociale da parte della moglie, suffraga per l'estensore la revoca dell'assegno di divorzio anche se il percorso seguìto per giungere alla conclusione appena detta, appare solo accennato.
Revoca mantenimento: rileva anche la comparazione dei redditi
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Diverse, a parer di chi scrive, sono le implicazioni che il reddito di cittadinanza può avere sul patrimonio del richiedente l'assegno, non tutte però è bene dirlo capaci, di determinare in via automatica la eliminazione del mantenimento, continuando ad essere di fondamentale rilievo la comparazione reddituale dei divorziandi.
Il beneficio sociale del reddito di cittadinanza è noto infatti sia condizionato ex art. 4 d.l. n 4 del 2019 alla previa manifestazione di disponibilità del beneficiario al reinserimento lavorativo il chè comporterebbe la immediata considerazione della abilità al lavoro del richiedente, fatto in sé capace di influire in negativo sul riconoscimento dell'assegno di divorzio (l'abilità al lavoro è capacità in astratto di produrre reddito cioè della possibilità di guadagnare).
Il reddito di cittadinanza è inoltre una componente effettiva del reddito individuale incidente proprio sulla liquidazione dell'assegno divorzile, producendo esso contributo, un mutamento della capacità patrimoniale del coniuge richiedente.
In questo stesso senso, del resto le prime pronunce in tema del Tribunale di Frosinone sentenza 18 febbraio 2020 e della Corte di Appello di Bari sentenza 26 marzo 2021 che laconicamente hanno affermato: "laddove il richiedente abbia solo la possibilità di percepire all'attualità un reddito congruo e il reddito di cittadinanza può considerarsi tale, la percepibilità del beneficio sociale andrà considerata ai fini del diritto di ricevere l'assegno divorzile ".
Scarica pdf Trib. Avellino n. 594/2022
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