- Processo Ponte Morandi
- La questione giuridica
- Le norme di riferimento
- L'ordinanza del tribunale di Genova
Processo Ponte Morandi
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Il Tribunale di Genova, in composizione collegiale, in sede di accertamento di regolare costituzione delle parti, prodromico all'apertura dibattimentale del processo relativo alla drammatica vicenda del Ponte Morandi, ha emesso un'interessante ordinanza in tema di esclusione del responsabile civile (Trib. Genova, Sez. I Penale, 19-9-22, ordinanza).
In particolare, ha ritenuto di poter escludere due società, Aspi S.p.a. e Spea Engineering S.p.a., che già avevano rivestito la qualità di indagate nel medesimo procedimento, per il medesimo fatto, e la cui posizione si era dianzi definita con patteggiamento divenuto irrevocabile.
La questione giuridica
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In fase di accertamento di regolare costituzione delle parti, le difese di Aspi S.p.a. e Spea S.p.a. reiteravano al Tribunale l'istanza - già presentata e respinta in sede di udienza preliminare - di esclusione dei propri clienti quali responsabili civili ai sensi dell'art.86 comma 2 c.p.p., lamentando l'assunzione di elementi prova a mezzo di incidente probatorio prima della loro citazione.
A tale richiesta si associava il P.M.; per converso, si opponevano le parti civili e un imputato, evidenziando che gli enti citati, poiché indagati per l'illecito amministrativo ex art.25 septies D.Lgs. 231/2001, avevano avuto modo di partecipare all'assunzione delle prove predette.
Le norme di riferimento
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Art. 83 c.p.p.. Citazione del responsabile civile
1. Il responsabile civile per il fatto dell'imputato può essere citato nel processo penale a richiesta della parte civile
e, nel caso previsto dall'articolo 77 comma 4, a richiesta del pubblico ministero. L'imputato può essere citato come responsabile civile per il fatto dei coimputati per il caso in cui venga prosciolto o sia pronunciata nei suoi confronti sentenza di non luogo a procedere.2. La richiesta deve essere proposta al più tardi per il dibattimento
3. La citazione è ordinata con decreto dal giudice che procede. Il decreto contiene:
- a) le generalità o la denominazione della parte civile, con l'indicazione del difensore e le generalità del responsabile civile, se è una persona fisica, ovvero la denominazione dell'associazione o dell'ente chiamato a rispondere e le generalità del suo legale rappresentante;
- b) l'indicazione delle domande che si fanno valere contro il responsabile civile;
- c) l'invito a costituirsi nei modi previsti dall'articolo 84;
- d) la data e le sottoscrizioni del giudice e dell'ausiliario che lo assiste.
4. Copia del decreto è notificata, a cura della parte civile, al responsabile civile, al pubblico ministero e all'imputato. Nel caso previsto dall'articolo 77 comma 4, la copia del decreto è notificata al responsabile civile e all'imputato a cura del pubblico ministero. L'originale dell'atto con la relazione di notificazione è depositato nella cancelleria del giudice che procede.
5. La citazione del responsabile civile è nulla se per omissione o per erronea indicazione di qualche elemento essenziale il responsabile civile non è stato posto in condizione di esercitare i suoi diritti nell'udienza preliminare o nel giudizio. La nullità della notificazione rende nulla la citazione.
6. La citazione del responsabile civile perde efficacia se la costituzione di parte civile è revocata o se è ordinata l'esclusione della parte civile.
Art. 86 c.p.p. Richiesta di esclusione del responsabile civile
1. La richiesta di esclusione del responsabile civile può essere proposta dall'imputato nonché dalla parte civile e dal pubblico ministero che non ne abbiano richiesto la citazione.
2. La richiesta può essere proposta altresì dal responsabile civile che non sia intervenuto volontariamente anche qualora gli elementi di prova raccolti prima della citazione possano recare pregiudizio alla sua difesa in relazione a quanto previsto dagli articoli 651 e 654.
3. La richiesta deve essere motivata ed è proposta, a pena di decadenza, non oltre il momento degli accertamenti relativi alla costituzione delle parti nella udienza preliminare o nel dibattimento. Il giudice decide senza ritardo con ordinanza.
L'ordinanza del tribunale di Genova
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Il Tribunale ha accolto l'istanza di esclusione dei responsabili civili per le seguenti ragioni.
Preliminarmente ricorda che: «ben prima della citazione di entrambi i responsabili civili, sono stati raccolti elementi di prova (sono in particolare state disposte ed eseguite due perizie in sede di incidente probatorio) ed è pacifico in giurisprudenza (cfr. Cass. Sez. III, 49456/03) che in casi siffatti il responsabile civile debba essere, a sua richiesta, estromesso sol che lo stesso abbia, come nel caso di specie, rappresentato l'esistenza di elementi potenzialmente pregiudizievoli e senza che il giudice debba verificare la fondatezza del nocumento arrecato al responsabile civile dalla citazione, dal momento che, in tale caso, vi sarebbe una indebita ed anticipata ponderazione del materiale probatorio precedentemente acquisito (cfr. Cass. Sez. IV, 35684/18)»
Procede poi l'ordinanza, scendendo nel caso specifico, e rileva che non si può trascurare la veste formale con cui si partecipa all'assunzione della prova, dovendo pertanto differenziare la posizione di indagato da quella di responsabile civile. Invero, a nulla vale eccepire che « sia ASPI sia SPEA, attraverso i loro consulenti, ebbero in realtà a partecipare all'assunzione delle prove suddette, pur se nella qualità di soggetti indagati dell'illecito amministrativo di cui all'art. 25-septies D. Lgs. 231/2001: l'obiezione trascura, infatti, la circostanza per cui ciò che rileva al fine dell'operatività del meccanismo di cui all'art. 86 c.2 c.p.p. è la veste formale nella quale la partecipazione all'assunzione della prova è avvenuta, dipendendo solo da essa lo specifico contenuto del mandato ricevuto dai difensori e la strategia difensiva da adottare in ragione delle differenze strutturali tra la responsabilità amministrativa da reato dell'ente, che è responsabilità diretta per fatto proprio, e la responsabilità civile, che è invece responsabilità indiretta per il fatto dell'imputato persona fisica».
Il Collegio precisa che trattasi di «un automatismo e tale automatismo non può essere liquidato come irragionevole per il solo fatto che nella fase delle indagini preliminari il responsabile civile non è ancora presente: il responsabile civile è, infatti, soggetto processuale solo eventuale e la sua esclusione dal processo non pregiudica in alcun modo che lo stesso possa essere chiamato a rispondere per i medesimi fatti in sede civile».
Chiarito questo aspetto, il Tribunale sottolinea come proprio la partecipazione - definita con patteggiamento - dei due enti in qualità di indagati giustifichi la loro esclusione quali responsabili civili ai sensi dell'art.83 c.p.p..
Infatti, la suddetta norma dispone che l'imputato può sì essere chiamato a rispondere come responsabile civile per il fatto dei coimputati, ma solo se prosciolto o se nei suoi confronti è stata pronunciata sentenza di non luogo a procedere.
L'obiettivo del Legislatore è quello «di evitare la sovrapposizione della responsabilità per fatto proprio (dell'imputato) con quella per fatto altrui (del responsabile civile), e ciò sulla base del presupposto che "contestualmente" - ossia all'interno del medesimo procedimento - non si può rispondere a due titoli differenti, nulla pare poter ostare all'applicazione di essa all'ente chiamato a rispondere in base alle previsioni del D. Lgs 231/2001 [...] è indifferente se la responsabilità amministrativa dell'ente sia o meno sovrapponibile alla responsabilità penale degli imputati persone fisiche, dal momento che ciò che rileva è in via esclusiva che tale responsabilità non sia sovrapponibile a quella civile per il fatto altrui».
A suffragio della propria valutazione, il Tribunale non manca di citare la sentenza della Corte Costituzionale n.218/2014, la quale spiega nitidamente che la norma de qua mira ad evitare che una persona possa essere chiamata a rispondere, per il medesimo fatto, sia come autore che come responsabile civile per la condotta del coimputato, a condizione, ovviamente, che la stessa non sia prosciolta o non sia destinataria di una sentenza di non luogo a procedere.
Chiosa poi il giudicante: «le previsioni dettate dall'art. 83 c.p.p. per gli imputati persone fisiche risultano del tutto compatibili con il procedimento a carico degli enti chiamati a rispondere a titolo di responsabilità amministrativa, con la conseguenza che, salvo non volere accedere ad interpretazioni di dubbia costituzionalità (introducendo irragionevoli differenziazioni tra imputato, assoggettabile in via diretta a sanzione penale, ed ente responsabile ex D. Lgs 231/2001, assoggettabile anch'esso in via diretta a sanzioni di indubbia natura punitiva), le previsioni suddette non possono che ritenersi applicabili al procedimento de societate (alla luce di quanto disposto dall'art. 35 D. Lgs. 231/2001, che estende all'ente tutte le disposizioni processuali, quale quella di specie, relative all'imputato, "in quanto compatibili"».
Volendo riassumere i motivi a fondamento dell'esclusione di Aspi e Spea quali responsabili civili, possiamo evidenziare che:
- non può sovrapporsi la figura di indagato con quella di responsabile civile, in ragione di differenze strutturali di responsabilità (Aspi e Spea avevano preso parte all'assunzione di prove solo in qualità indagati, ma non come responsabili civili, ravvisandosi pertanto il pregiudizio di cui all'art.86 comma 2 c.p.p.);
- avendo patteggiato una pena già passata in giudicato, Aspi e Spea non potevano essere citati come responsabili civili per il medesimo fatto, non ravvisandosi le condizioni di cui all'art.83 comma 1 c.p.p.;
- le previsioni degli artt.83 e 86 c.p.p. per le persone fisiche sono compatibili con il procedimento a carico degli enti chiamati a rispondere ex D.Lgs 231/2001.
• Foto: By Michele Ferraris [CC BY-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0)], from Wikimedia Commons