Il lavoro interinale si caratterizza per la sua temporaneità, missioni successive allo stesso lavoratore realizzano un abuso di questo strumento trasformandolo in una somministrazione di lavoro all'infinito

Il lavoro interinale o "di somministrazione"

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Il lavoro interinale è un tipo di contratto che, introdotto dalla Legge n. 196/1997, è stato poi rinominato contratto di somministrazione e modificato dal Dlgs n. 276/2003.

Trattasi di una tipologia contrattuale che consente di soddisfare le esigenze temporanee delle imprese. Essa prevede infatti che un'agenzia di collocamento privata (che è il soggetto che stipula il contratto con il lavoratore e lo retribuisce) possa smistare soggetti che sono alla ricerca di un'occupazione, all'interno di imprese che hanno esigenze temporanee. In questo caso l'agenzia svolge un'attività di intermediazione da sempre esercitata da soggetti pubblici.

Il contratto interinale trova ampia diffusione nei lavori che, per natura, sono "temporanei". Pensiamo agli hotel o alle attività turistiche, che necessitano di maggiore personale nel periodo estivo.

Temporaneità del lavoro interinale

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Da quanto premesso è chiaro che la caratteristica principale di questo contratto è la temporaneità. Caratteristica che, nella pratica, è stata spesso e volentieri aggirata, alimentando la condizione di precariato che colpisce molte categorie di lavoratori. Problematica però sulla quale è intervenuta la Corte di Cassazione nel corso dell'estate 2022 con 7 sentenze che, forti dei principi sanciti a livello comunitario, hanno ribaltato le decisioni del giudice dell'impugnazione.

Vediamo che cosa ha precisato in sostanza la Cassazione sulla temporaneità del lavoro interinale.

Missioni successive? Abuso del lavoro interinale

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La Cassazione ha condannato il giudice dell'impugnazione sopra menzionato accogliendo le doglianze similari dei vari ricorrenti che hanno contestato il mancato rispetto della prescrizione contenuta nella Direttiva comunitaria sul lavoro tramite agenzia

interinale. Essa prevede infatti l'adozione da parte degli Stati membri di misure necessarie … per evitare il ricorso abusivo a tale tipologia di lavoro e prevenire missioni successive con lo scopo di eludere le disposizioni della presente direttiva, a tutela della stabilità del rapporto di lavoro e di limitazione della possibilità di costituzione e successione dei contratti, così legittimando la pratica della cd. "somministrazione all'infinito."

Sulla questione la Suprema corte di legittimità ricorda che la decisione della Corte di Giustizia del 14 ottobre 2020 "ha chiaramente affermato che le disposizioni della Direttiva 2008/104 sul lavoro tramite agenzia interinale, pur non imponendo agli Stati membri l'adozione di una determinata normativa in materia, obbliga tuttavia gli stessi Stati membri, in termini chiari, precisi ed incondizionati, ad adottare le misure necessarie per prevenire l'assegnazione di missioni successive a un lavoratore tramite agenzia interinale aventi lo scopo di eludere le disposizioni di tale Direttiva nel suo insieme; sicché, gli Stati membri devono adoperarsi affinché il lavoro tramite agenzia interinale presso la stessa impresa utilizzatrice non diventi una situazione permanente per un lavoratore tramite agenzia interinale (…) l'articolo 5, paragrafo 5, prima frase, della Direttiva 2008/104 deve essere interpretato nel senso che esso non osta ad una normativa nazionale che non limita il numero di missioni successive che un medesimo lavoratore tramite agenzia interinale può svolgere presso la stessa impresa utilizzatrice e che non subordina la legittimità del ricorso al lavoro tramite agenzia interinale all'indicazione delle ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo che giustifichino tale ricorso. Ma tale disposizione deve essere interpretata in senso ostativo a che uno Stato membro non adotti alcuna misura al fine di preservare la natura temporanea del lavoro tramite agenzia interinale, nonché ad una normativa nazionale che non preveda alcuna misura al fine di evitare l'assegnazione ad un medesimo lavoratore tramite agenzia interinale di missioni successive presso la stessa impresa utilizzatrice con lo scopo di eludere le disposizioni della Direttiva 2008/104 nel suo insieme."

Ricorda poi, che in un'altra sentenza, la Corte Europea, in modo più incisivo, ha affermato che: "l'articolo 1, paragrafo 1 e l'articolo 5, paragrafo 5, della Direttiva 2008/104 - devono- essere interpretati nel senso che costituisce un ricorso abusivo all'assegnazione di missioni successive a un lavoratore tramite agenzia interinale il loro rinnovo su uno stesso posto presso un'impresa utilizzatrice, qualora le missioni successive del medesimo lavoratore comportino una durata dell'attività, presso la stessa impresa utilizzatrice, più lunga di una che sia ragionevolmente qualificabile «temporanea», alla luce di tutte le circostanze pertinenti, quali in particolare le specificità del settore e nel contesto del quadro normativo nazionale, in assenza di alcuna spiegazione obiettiva del ricorso a una serie di contratti di lavoro tramite agenzia interinale successivi."

"Missioni successive assegnate al medesimo lavoratore tramite agenzia interinale presso la stessa impresa utilizzatrice possono eludere l'essenza stessa delle disposizioni della Direttiva 2008/104 e possono costituire un abuso di tale forma di rapporto di lavoro, in quanto idonee a compromettere l'equilibrio realizzato da tale direttiva tra la flessibilità per i datori di lavoro e la sicurezza per i lavoratori, a discapito di quest'ultima."

Vuoi approfondire? Leggi anche:

- Lavoro: il contratto di somministrazione

- La mediazione privata nel contratto di lavoro individuale


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