- Raggi x in assenza di necessità diagnostiche: è reato
- Esigenze indilazionabili, contestuali e integrate
- Reato se mancano contestualità e indilazionabilità dei raggi x
Raggi x in assenza di necessità diagnostiche: è reato
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Commette reato il dentista che espone ai raggi x i propri pazienti, adducendone la necessità per procedere con gli interventi di implantologia. Tali accertamenti devono essere contestuali, indilazionabili e integrati alla procedura specialistica, se mancano detti requisiti il dentista commette reato.
Questo quanto emerge dalla sentenza della Cassazione n. 36820/2022 (sotto allegata).
La vicenda processuale
Un dentista viene ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 14 (abrogato dal dlgs n. 101/2020) del dlgs n. 187/2000 perché avrebbe esposto molti pazienti a radiazioni ionizzanti senza documentate necessità diagnostiche e senza valutar anteriormente vantaggi e svantaggi.
Esigenze indilazionabili, contestuali e integrate
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Nel ricorrere in Cassazione il medico dentista fa presente di aver sottoposto i suoi paziente alla Cone Beam per finalità diagnostiche in materia odontoiatrica. L'sito di detto esame infatti gli avrebbe fornito le conoscenze necessarie sulle condizioni dei pazienti per poter decidere poi il piano terapeutico, non potendo non appurare la struttura ossea della bocca, prima di eseguire un intervento di implantologia.
Ricorda infatti che "la normativa in esame prevede che, per attività diagnostiche complementari tra cui quella impiegata dall'imputato, debbano intendersi le attività di ausilio diretto al medico chirurgo specialista o all'odontoiatra per lo svolgimento di specifici interventi di carattere strumentale propri della disciplina, purché contestuali, integrate e indilazionabili rispetto all'espletamento della procedura specialistica."
Contestato inoltre il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche stante la corretta condotta processuale e la perfetta contabilità delle attività svolte.
Reato se mancano contestualità e indilazionabilità dei raggi x
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Il ricorso del dentista viene però rigettato dalla Cassazione stante l'infondatezza dei motivi addotti.
- "Il giudice di merito ha previsto che gli accertamenti diagnostici richiesti dal dentista difettavano proprio dei requisiti della contestualità, indilazionabili e integrazione. Il requisito della contestualità attiene sia all'ambito temporale in cui si sviluppa la prestazione strumentale specialistica, sia anche l'ambito funzionale necessario al soddisfacimento della finalità della stessa prestazione specialistica (…)
- la pratica complementare, per risultare utile ed efficace, deve risultare funzionalmente non dilazionabile in tempi successivi rispetto all'esigenza di costituire un ausilio diretto immediato al medico specialista o all'odontoiatra per l'espletamento della procedura specialistica stessa (…);
- Ritenuta correttamente integrata la fattispecie contestata al (dentista), il quale ha sottoposto i propri pazienti alle radiazioni ionizzanti in assenza dei requisiti espressamente richiesti dalla normativa di riferimento o, come altrettanto efficacemente evidenziato il giudice di merito interpretando in modo esageratamente estensivo requisiti stessi, atteso che pur potendo in astratto riconoscersi la sussistenza del requisito dell'integrazione dell'attività radio diagnostica complementare svolta, nel caso di specie difettavano sicuramente i requisiti della contestualità e della indilazionabilità (come dimostrato dalla circostanza che su 25 pazienti, 12 di essi, pur essendo stati sottoposti all'esame, non avevano poi effettuato alcun trattamento odontoiatrico."
Infondata anche la seconda doglianza, visto che la difesa non ha richiesto le attenuanti generiche in favore dell'imputato e visto che il giudice non ha fornito motivazioni sulla meritevolezza della concessione.
Scarica pdf Cassazione n. 36820/2022