- Furto di olive aggravato da violenza ed esposizione
- Furto solo tentato e non aggravato
- La battitura dell'albero è violenza e l'esposizione è per "natura"
Furto di olive aggravato da violenza ed esposizione
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Il furto di olive è aggravato dalla violenza sulle cose (se per impossessarsi dei frutti si batte l'albero recidendone i rami) e dalla esposizione alla pubblica fede, anche se la stessa non è conseguente a una scelta dell'uomo, ma dipende dalla natura stessa della cosa. Questi i due interessanti chiarimenti contenuti nella Cassazione n. 36022/2022 (sotto allegata).
Decisione che chiude la vicenda di due uomini, accusati e ritenuti responsabili, anche in grado di Appello, del reato di furto pluriaggravato, per essersi impossessati di una cospicua quantità di olive sottraendoli al proprietario del fondo in cui trovavano le piante da cui sono state raccolte.
Furto solo tentato e non aggravato
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Entrambi gli imputati ricorrono in Cassazione adducendo le stesse motivazioni ai fini della contestazione della sentenza di condanna.
Con il primo motivo sostengono che in realtà la condotta si è arrestata allo stadio del tentativo perché di fatto i militari intervenuti su richiesta del proprietario del fondo hanno impedito agli stessi di impossessarsi definitivamente delle olive. Tutta l'azione inoltre si è consumata sotto la sorveglianza del proprietario per cui il furto di fatto non si è integrato.
Con i restanti due motivi invece contestano l'aggravante della violenza sulle cose e l'esposizione alla pubblica fede. A loro dire la battitura degli alberi non è qualificabile come violenza sulle cose e le olive sono esposte non per scelta dell'uomo, ma per una condizione naturale che prescinde dalla volontà del proprietario del fondo.
La battitura dell'albero è violenza e l'esposizione è per "natura"
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La Corte di Cassazione respinge i due ricorsi ritenendo infondati i motivi addotti.
Sul primo motivo la Cassazione ha modo di precisare che nel caso di specie il reato di furto si è consumato e non è rimasto allo stato del tentativo perché i due imputati sono entrati nel fondo e si sono impossessati delle olive altrui nel momento in cui le hanno riposte nei sacchi. Quando le hanno raccolte gli stessi le hanno infatti sottratte al detentore.
"Tale condotta, alla luce delle particolari condizioni dei luoghi, in assenza, quindi, di strumenti di controllo e tutela da eludere o superare, e della natura del bene, rappresenta effettivo esercizio di un autonomo potere di disposizione del bene stesso e, conseguentemente, idonea modalità di impossessamento."
Errato poi ritenere che la battitura degli alberi per far cadere le olive non rappresenti un forma di violenza sulle cose. Detta aggravante infatti sussiste in presenza di rottura o danneggiamento dell'albero. "Ebbene, in concreto, i ricorrenti, come evidenziato correttamente dalla corte d'appello, per accelerare i tempi di raccolta, hanno fatto uso di energia fisica, "battendo" l'albero, causando la recisione di alcuni rami e, così, danneggiandolo. E ciò integra l'aggravante contestata."
Infondata anche la doglianza con cui gli imputati hanno contestato l'aggravante della esposizione alla pubblica fede, visto che l'orientamento maggioritario la ritiene sussistenza anche quando "tale esposizione derivi non da un'opera dell'uomo, ma da una condizione originaria della cosa."
Scarica pdf Cassazione n. 36022/2022