Condanna per il papà che commette il reato di falsità ideologica in atto pubblico, art. 483 c.p., perché dichiara a verbale, al pubblico ufficiale, di trovarsi lui alla guida del ciclomotore che ha violato il CdS

Falsità ideologica per il papà che si prende la colpa

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Confermata in sede di legittimità la responsabilità penale del padre che, al pubblico ufficiale, ha dichiarato a verbale di aver commesso lui l'infrazione al Codice della Strada, visto che era lui, non il figlio, alla guida dello scooter. Il ricorso in Cassazione viene respinto però, i motivi addotti sono risultati fragili. Questo quanto emerge dalla sentenza n. 37861/2022 (sotto allegata) della Cassazione.

La vicenda processuale

Confermata la responsabilità penale dell'imputato per il reato di cui all'art. 483 c.p che punisce il falso ideologico del privato in atto pubblico se costui dichiara il falso al pubblico ufficiale che redige il verbale, sostenendo che era lui e non il figlio alla guida cel ciclomotore che ha commesso l'infrazione al Codice della Strada.

Decisione fondata su prove travisate

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A mezzo difensore l'imputato contesta la condanna per omessa notifica del decreto di citazione a giudizio, per vizio di motivazione in quanto contrastante con i canoni di valutazione di cui all'art. 192 c.p.p e perché la decisione risulta fondata su un travisamento delle prove, in quando la decisione è basata solo sulle dichiarazioni di un testimone, che non sono state adeguatamente valutate.

Deduce infine erronea applicazione della legge penale stante la pena eccessiva irrogata derivante dalla mancata concessione delle attenuanti generiche.

Non si può sindacare l'attendibilità del teste

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Respinto però il ricorso del papà iperprotettivo. Infondato il primo motivo poiché la notifica dell'avviso della conclusione delle indagini preliminari è stata eseguita presso la residenza e a mani dell'imputato e perché la mancata attestazione nella relata della stato di convivenza tra destinatario e consegnatario (fratelli nel caso di specie) dell'atto non è causa di nullità se l'ufficiale, per lo stretto rapporto esistente, è sicuro che l'atto sarà portato a conoscenza di chi deve riceverlo.

Inammissibile il secondo motivo poiché la censura si traduce nella volontà di ottenere un nuovo sindacato di merito sulle valutazioni della Corte in relazione alla attendibilità del teste.

Inammissibile anche l'ultimo motivo perchè la graduazione della pena è un potere rimesso alla discrezionalità del Giudice, che nel caso di specie ha motivato adeguatamente il diniego delle attenuanti specificando gli elementi decisi e rilevanti ai fini della decisione.

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Foto: 123rf.com
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