- Violazione dignità professione e affidamento dei terzi
- Piange fingendo di essere in difficoltà ma sogna un'auto di lusso
- Non si prescrive l'illecito se le somme non sono state restituite
- Immagine e reputazione della professione forense violate
Violazione dignità professione e affidamento dei terzi
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Censura per l'avvocato che viola gli articoli 63 e 64 del Codice deontologico Forense, facendosi consegnare denaro (fingendo una situazione di difficoltà) da due testimoni di Geova e impiegando le somme trattenute per pagare un'auto di lusso. Questo il curioso caso di cui si è occupata la sentenza n. 113/2022 del Consiglio nazionale Forense (sotto allegata).
Piange fingendo di essere in difficoltà ma sogna un'auto di lusso
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Il Coa di Torino agisce per sottoporre a procedimento disciplinare l'avvocato iscritto, al quale sviene contestata la violazione dell'art. 9 (commi 1 e 2), dell'art. 30 comma 1 e degli artt. 63 e art. 64 del Codice deontologico forense per inosservanza dei doveri di dignità, probità e decoro a causa del mancato assolvimento dei propri obblighi verso i terzi e per avere fatto ricorso ad artifizi e raggiri (mostrando interesse per la religione e le pratiche di alcuni testimoni di Geova, presso i quali si recava a leggere la Bibbia) e fingendo di trovarsi in una situazione di difficoltà economica, al fine di farsi consegnare l'importo di 16.900,00 euro, con la promessa, mai mantenuta, di restituirlo. Somme destinate all'acquisto di un'autovettura di lusso.
Non si prescrive l'illecito se le somme non sono state restituite
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La procedura viene avviata dalla denuncia querela dei malcapitati, ma il Consiglio distrettuale di disciplina, in accoglimento della richiesta dell'avvocato, dichiara il non luogo a procedere per intervenuta prescrizione dell'azione.
Decisione che viene impugnata dal Coa di Torino, che ne chiede la riforma alla luce del carattere permanente delle violazioni contestate all'avvocato. Le somme percepite indebitamente infatti non sono state mai state restituite, la prescrizione pertanto non può aver iniziato il suo decorso.
Immagine e reputazione della professione forense violate
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Il CNF, appurata la responsabilità penale dell'Avvocato, come acclarata dal Tribunale, ritiene di dover valutare la condotta del legale come definita dal Consiglio distrettuale di disciplina, il quale nel capo di incolpazione afferma: "il comportamento dell'incolpato ha creato un vulnus alla propria reputazione e all'immagine della professione forense, posto che, nonostante le reiterate richieste, egli non ha restituito gli importi ottenuti secondo le modalità sopra descritte condotte queste violative i precetti di cui agli artt. 63 e 64 del Codice disciplinare forense." Salvo poi dichiarare il non luogo a procedere per intervenuta prescrizione.
Sul punto il CNF però, in linea con quanto indicato dal COA, ritiene che: "La mancata restituzione di somme di competenza altrui - condotta contestata all'incolpato - si è suscettibile di produrre effetti illecitamente pregiudizievoli che si protraggono nel tempo fintantoché non venga a cessazione la stessa condotta indebitamente appropriativa, ed è solo da tale (eventuale) cessazione che inizia a decorrere la prescrizione dell'azione disciplinare."
Per l'Avvocato sanzione della censura.
Scarica pdf CNF n. 113/2022• Foto: 123rf.com