- Sospensione per l'avvocato condannato per stalking
- Il giudicato penale ha efficacia nel procedimento disciplinare
- CNF: violata l'immagine dell'avvocatura e l'affidamento dei terzi
Sospensione per l'avvocato condannato per stalking
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Sospeso per 4 mesi dalla professione l'avvocato condannato per stalking ai danni della moglie, dopo la crisi matrimoniale.
Decisione del CNF (sentenza n. 80/2022 sotto allegata) che si pone in linea di continuità con la sentenza n. 168/2021, che aveva sottolineato la rilevanza disciplinare delle condotte che l'avvocato tiene anche nella vita privata. In quel caso il legale era stato sanzionato perché nei suoi confronti era stato avviato un procedimento penale per detenzione di sostanze stupefacenti finalizzata alla cessione a terzi.
Condotta che, anche in quel caso, era stata stigmatizzata per la lesione che aveva cagionato all'immagine dell'avvocatura, alla sua dignità e all'affidamento dei terzi nei confronti della categoria.
Il CNF ha ricordato in quel caso che l'art. 63 del CD prevede che "l'avvocato, anche al di fuori dell'esercizio del suo ministero, deve comportarsi in modo da non compromettere la dignità della professione e l'affidamento dei terzi."
Il giudicato penale ha efficacia nel procedimento disciplinare
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Più in dettaglio, nella vicenda risolta con la sentenza n. 80/2022 sono state contestate all'avvocato condotte contrarie ai doveri disciplinari di probità, decoro dignità per le molestie alla moglie dopo la fine della relazione, ancora più riprovevoli perché commesse in presenza della figlia.
Comportamenti che hanno comportato la condanna dell'avvocato in sede penale e l'applicazione della misura cautelare della custodia carceraria.
Il CDD ha sospeso l'avvocato dalla professione per sei mesi perché la sentenza penale ha efficacia di giudicato nel procedimento disciplinare e nel caso di specie il legale ha commesso illeciti disciplinari gravi, contrari ai principi generali di dignità, decoro e probità che devono guidare sempre la condotta dell'avvocato, anche al di fuori della professione.
CNF: violata l'immagine dell'avvocatura e l'affidamento dei terzi
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Il procedimento arriva al CNF perché il professionista contesta gli addebiti, sollevando anche eccezioni di tipo procedurale, tra cui l'intervenuta prescrizione dell'azione disciplinare, che però il CNF respinge.
Per il CNF ha ragione il CDD quando afferma il vincolo del giudicato penale nel procedimento disciplinare, dal quale ha desunto la palese violazione anche di regole disciplinari.
Nella motivazione il CDD ha messo in evidenza la responsabilità disciplinare dell'avvocato per la violazione di doveri elementari della dignità, della probità e del decoro perchè, anche se le condotte poste in essere nella sua vita privata, le conseguenze si riflettono inevitabilmente e "negativamente sull'attività professionale, compromettendo l'immagine dell'avvocatura quale entità astratta con contestuale perdita di credibilità della categoria."
La sanzione viene rideterminata dal CNF in 4 mesi di sospensione, ma nella motivazione si evidenzia e sottolinea la gravità della condotta risalente al 2015, quando era in atto la sua crisi matrimoniale, a cui è conseguita la custodia in carcere con impossibilità di svolgere la professione.
Poiché la sanzione irrogata all'Avvocato non può essere frutto di mero calcolo matematico il CNF ha provveduto alla riduzione della sanzione soprattutto perché, alla luce del successivo percorso personale dell'avvocato, fatti simili a quelli contestati non si ripeteranno più.
Il CNF precisa inoltre che, in questo, come in quello sopra menzionato, il fatto che le condotte siano state commesse al di fuori del territorio in cui è compreso il COA a cui il legale è iscritto non rileva minimamente perché "il perimetro di esercizio della professione non è limitato territorialmente, sia - pure - perché li rispetto dei canoni deontologici costituisce un valore intrinseco e non negoziabile della categoria forense, restando indifferente il fatto che l'illecito- penale o disciplinare - si sia concretizzato in luogo diverso rispetto a quello nel quale l'incolpato espleta la propria attività, per la intangibilità dei valori etici e reputazionali (consacrati nelle regole deontologiche) che connotano necessariamente l'agire dell'Avvocato, anche al di fuori del suo ministero e in tutti i rapporti con i terzi."
Leggi anche Il rilievo deontologico della vita privata dell'avvocato
Scarica pdf Cnf n. 80/2022Scarica pdf Cnf n. 168/2021
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