- Il Superbonus 110% non può essere impedito dal condomino
- Ponteggio: ostacolo per Superbonus, Ecobonus e Bonus facciate
- Lavori Superbonus 110%, il ponteggio non li può impedire
Il Superbonus 110% non può essere impedito dal condomino
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Il singolo condomino non può ostacolare i lavori del Superbonus solo perché i ponteggi gli rendono più gravoso il passaggio con i mezzi. Da parte sua però la ditta deve montare i ponteggi per consentire il passaggio del veicolo del condomino e per il tempo necessario alla esecuzione delle opere che beneficiano delle agevolazioni fiscali. Questa la saggia decisione presa dal Tribunale di Firenze con l'ordinanza n. 5366/2022 (sotto allegata).
Ponteggio: ostacolo per Superbonus, Ecobonus e Bonus facciate
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Decisione che si rende necessaria dopo che un condominio delibera i lavori rientranti nel Superbonus 100%, nel Bonus facciate e nell'Ecobonus e sottoscrive un contratto con la ditta appaltatrice ai fini della cessione del credito e del credito di imposta.
In fase di sopralluogo il Direttore dei lavori illustra la collocazione dei ponteggi necessari all'esecuzione delle opere. Arrivato però il giorno della installazione dei ponteggi sulla facciata laterale dell'edificio, un condomino si oppone perché dette strutture gli impediscono il passaggio carrabile. Per svolgere la sua attività utilizza infatti dei mezzi di trasporto che riescono a percorrere con grande difficoltà la rampa carrabile con i ponteggi montati, in quanto troppo ingombranti.
Precisa inoltre di avere un solo accesso carrabile al magazzino laterale e che allo stesso gli è difficile accedere tramite la rampa di scale per problemi di deambulazione.
Agisce quindi in giudizio il Condominio chiedendo che l'installazione dei ponteggi avvenga sulla proprietà del condomino resistente, facendo presente che il mancato rispetto della delibera dei lavori recherebbe grave pregiudizio per il mancato rispetto dei tempi stabiliti per ultimare i lavori autorizzati.
Lavori Superbonus 110%, il ponteggio non li può impedire
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Il Tribunale accoglie il ricorso 700 c.p.c avviato dal Condominio in quanto sussistono il fumus, ossia la esistenza verosimile del diritto vantato e il periculum, rappresentato dal pregiudizio irreparabile e imminente di perdere il diritto agendo per le vie ordinarie.
Nella motivazione il Tribunale fa presente che nel caso specifico, portato alla sua attenzione, manca "una soluzione alternativa per l'esecuzione dei lavori di rifacimento delle facciate laterali, dovendo i ponteggi essere obbligatoriamente installati a ridosso delle stesse e dunque nel resede di proprietà del resistente, come risulta dallo stato dei luoghi."
Ricorda inoltre che le delibera condominiale adottata con le maggioranze previste dagli articoli 1136 e 1137 è obbligatoria per tutti i condomini.
In relazione al periculum in mora fa presente in particolare che i lavori deliberati beneficiano dei bonus previsti dalla legge a condizione che vengano ultimati entro il 31.12.2023, per cui agire nei termini ordinari ne comporterebbe la perdita, con grave danno per il condominio e per lo stesso condomino.
Quest'ultimo quindi "è obbligato a consentire l'accesso e il passaggio nella sua proprietà per l'esecuzione dei lavori deliberati all'unanimità dall'assemblea condominiale e, in particolare, il montaggio dei ponteggi sulla rampa carrabile di cui è proprietario. Nell'ottica, però, di un equo contemperamento dei diversi e opposti interessi in gioco, i ponteggi dovranno essere installati in maniera tale da consentire il passaggio del veicolo del resistente e per il tempo strettamente necessario all'esecuzione dei lavori di rifacimento della facciata laterale (sinistra) prospiciente la suddetta rampa così da non arrecare un eccessivo e grave pregiudizio allo stesso".
Scarica pdf Trib. Firenze n. 5366/2022
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