La Corte Costituzionale boccia l'art. 76, co. 4 bis del DPR 115/2002 nella parte in cui presume il superamento del reddito previsto per il gratuito patrocinio anche in caso di condanne per spaccio di lieve entità

Gratuito patrocinio: la sentenza della Consulta

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Nel contesto omogeneo di reati di criminalità organizzata il "piccolo spaccio" - quello del comma 5 dell'art. 73 del Tu in materia di sostanze stupefacenti "appare spurio e, quand'anche aggravato ai sensi dell'art. 80, è privo dell'idoneità ex se a far presumere un livello di reddito superiore alla (peraltro non esigua) soglia minima dell'art. 76, comma 1, del d.P.R. n. 115 del 2002 (id est un reddito IRPEF di circa mille euro al mese), in ragione dei proventi derivanti dall'attività criminosa. È anzi vero il contrario: si tratta spesso di manovalanza utilizzata dalla criminalità organizzata e proveniente dalle fasce marginali dei "non abbienti", ossia di quelli che sono sprovvisti dei "mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione» (art. 24, terzo comma, Cost.)."

Questo il passaggio più significativo della motivazione della sentenza n. 223/2022 (sotto allegata) della Corte Costituzionale che ha condotto alla dichiarazione d'incostituzionalità dell'art. 76 comma 4 bis del DPR n. 115/2002 "nella parte in cui ricomprende anche la condanna per il reato di cui al comma 5 dell'art. 73 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309."

Spaccio di lieve entità e presunzione reddituale

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Quanto precisato è conseguenza del ricorso con il quale il Tribunale di Firenze ha sollevato innanzi alla Consulta questione di legittimità costituzionale

dell'art. 76 comma 4 bis del DPR n. 115/2002 (Testo unico spese di giustizia) nella parte della norma in cui comprende certi reati di spaccio di sostanze stupefacenti, tra quelli per i quali la condanna definitiva determina una presunzione di superamento dei limiti reddituali che non consente quindi l'ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato.

Per il giudice remittente la norma contrasta con gli articoli 3 e 24 (commi 2 e 3) della Costituzione, che tutelano il diritto di uguaglianza e il diritto di difesa per i meno abbienti.

Occorre infatti considerare che tra le ipotesi aggravate del reato di spaccio di sostanze art. 73 TU c'è anche la cessione di "lieve entità". Inverosimile pertanto che in virtù di detti proventi i piccoli spacciatori superino il limite reddituale che li esclude dall'accesso al patrocino gratuito.

Piccolo spaccio, redditi scarsi: sì al gratuito patrocinio

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La Consulta, dopo la ricostruzione del quadro normativo in cui si inserisce la disposizione oggetto di censura, sottolinea come il TU sulle spese di giustizia all'art. 76 stabilisca un limite reddituale ben preciso, pari attualmente ad Euro 11.746,68, superato il quale non è possibile avere accesso al beneficio del patrocinio gratuito.

Limite reddituale che l'istante deve dimostrare attraverso la produzione di documentazione idonea ad attestare la sussistenza delle condizioni richieste e di cui l'autorità giudiziaria può accertare la veridicità attraverso il ricorso alla Guardia di Finanza.

Detto questo, la Consulta rileva che è problema di non poco conto accertare i "redditi" di chi ricava i proventi per la propria sussistenza da attività criminose, anche perché trattasi di soggetti che hanno maggiori possibilità di occultare i "profitti" delle loro attività.

La norma oggetto di censura da parte del Tribunale di Firenze è nata infatti per impedire che, soggetti in possesso di ricchezze ingenti e frutto di attività illecite, possano accedere alla difesa gratuita a spese delle Stato, che invece deve essere garantita effettivamente a chi non ha le risorse economiche per essere difeso in giudizio.

Non ci sono dubbi tuttavia per la Consulta che la censura sollevata risulti pienamente fondata in quanto "la disposizione censurata, nel prevedere una presunzione di superamento dei limiti di reddito per ottenere il patrocinio a spese dello Stato ove il soggetto richiedente sia stato, in precedenza, condannato in via definitiva per i fatti di reato puniti dall'art. 73 t.u. stupefacenti, in presenza di una delle circostanze aggravanti di cui all'art. 80 del medesimo testo unico, si pone in primo luogo in contrasto, per incoerenza rispetto allo scopo perseguito, con l'art. 3 Cost., nella parte in cui ricomprende nel proprio ambito di applicazione anche i fatti «di lieve entità», di cui al comma 5 dello stesso art. 73."

Questi fatti, a differenza di quelli per i quali la norma sul gratuito patrocinio pone la presunzione del superamento dei limiti reddituali previsti per il beneficio, si caratterizzano infatti per una offensività assai contenuta, che fa presumere anche una redditività ridotta, tale da rendere assai improbabile il superamento dei limiti reddituali richiesti per la concessione del patrocinio gratuito.

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Scarica pdf Corte Costituzionale n. 223/2022

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