- Cassazione e revoca fallimento
- Sentenza nulla e fideiussore senza legittimazione
- L'art. 147 TU spese giustizia vale anche per la Cassazione
Cassazione e revoca fallimento
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Con l'ordinanza n. 32533 del 4 novembre 2022 (sotto allegata) la Cassazione sancisce il principio di diritto che consente alla stessa, quando accoglie il ricorso contro la sentenza della Corte di Appello che ha rigettato il reclamo avanzato contro la sentenza dichiarativa di fallimento, di revocare la dichiarazione di fallimento e provvedere, per le spese, ad individuare il soggetto a cui è imputabile l'apertura della procedura, a condizione che non si debba procedere a ulteriori accertamenti di fatto.
Sentenza nulla e fideiussore senza legittimazione
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La Cassazione giunge a pronunciare il principio suddetto dopo l'accoglimento del ricorso avanzato da una scrl in liquidazione contro la sentenza di appello, che ha confermato il suo stato di insolvenza e ha rigettato l'eccezione di nullità della sentenza dichiarativa del suo fallimento.
La società nel ricorso fa presente che la sentenza che ha dichiarato il suo fallimento deve ritenersi nulla perché il creditore che ha avanzato l'istanza di fallimento in realtà non ne aveva la legittimazione.
Il fideiussore infatti può proporre istanza di fallimento solo dopo aver provveduto al pagamento del debito del debitore principale. Ipotesi che però non si è verificata nel caso di specie.
Non solo, il fideiussore ha anche agito per ottenere la dichiarazione di inefficacia della garanzia prestata dallo stesso.
L'art. 147 TU spese giustizia vale anche per la Cassazione
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La Cassazione, esaminate tutte le questioni portate alla sua attenzione enuncia il principio sopra menzionato perché l'art. 147 del Tu delle spese di giustizia così dispone: "In caso di revoca della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, le spese della procedura e il compenso del curatore sono a carico del creditore istante quando ha chiesto con colpa la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale; sono a carico del debitore persona fisica, se con il suo comportamento ha dato causa alla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale. La corte di appello, quando revoca la liquidazione giudiziale, accerta se l'apertura della procedura e' imputabile al creditore o al debitore."
La verifica che la legge consente alla Corte di Appello, per gli Ermellini può essere compiuta anche da loro, così come la conseguente revoca della sentenza di fallimento, se non ci sono altri accertamenti di fatto da compiere. In caso contrario tale compito dovrà essere rimesso al giudice del rinvio che dovrà provvedere sia alla revoca della declaratoria che all'individuazione del soggetto che ha aperto la procedura da revocare.
Scarica pdf Cassazione n. 32533/2022