"I provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 330 cod. civ. hanno la funzione di impedire che la prole subisca pregiudizi a causa della condotta dei genitori, ma non hanno alcuna valenza liberatoria rispetto agli obblighi dai quali il soggetto, nei confronti del quale è pronunciata la decadenza, è gravato nei confronti dei figli nella sua qualità di genitore e, segnatamente, rispetto all'obbligo di provvedere al loro mantenimento". È sulla base di tale principio che la Cassazione penale (Sent. n. 16559/2007) ha respinto il ricorso proposto da un padre che riteneva di non essere più obbligato ad occuparsi della prole essendo decaduto dall'esercizio della patria potestà e ne ha confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 570 cod. pen. che punisce la violazione degli obblighi di assistenza familiare.
Su questo argomento vedi anche:
- la sezione sulla mediazione familiare
- le guide legali
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