Il difensore distrattario non può assumere la veste di parte processuale nel giudizio finalizzato a ottenere l'indennizzo per la violazione della ragionevole durata del processo

Equo indennizzo e avvocato distrattario

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Al fine di ottenere il pagamento dell'equo indennizzo previsto dalla legge Pinto in caso di violazione dei termini di durata del processo, il difensore distrattario non si può sostituire al cliente.

L'indennizzo previsto per il pregiudizio subito spetta alla parte e non può essere delegato a terzi, neppure al difensore. Questo il succo della Cassazione n. 33183/2022 (sotto allegata).

Legge Pinto: per il recupero agisce l'avvocato distrattario

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Un avvocato presenta un ricorso legge Pinto per ottenere l'indennizzo previsto in caso di durata eccessiva del processo.

Il giudice liquida 730 euro per il credito vantato, 450 euro per i compensi e 50,00 euro per esborsi.

L'avvocato si oppone al decreto contestandolo in vari punti, ma la Corte di appello rigetta la domanda di riparazione proposta così come formulata e precisa, accogliendo le doglianze del Ministero, che l'avvocato, avendo proposto la prima domanda di equa riparazione per il giudizio instaurato nei confronti del suo assistito, non può assumere la qualità di parte quale difensore distrattario, perchè il giudizio in realtà è finalizzato ad accertare il credito del cliente.

L'avvocato distrattario non può sostituirsi alla parte

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L'avvocato ovviamente si oppone alla decisione della Corte, ma la Cassazione ritiene infondato il ricorso in tutti i suoi punti precisando che "in materia di equa riparazione per violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, disciplinata dalla legge numero 89/2001, la posizione del difensore distrattario, nella qualità cioè di anticipatario delle spese processuali nel giudizio presupposto, non può identificarsi con quella di parte anche sul piano meramente processuale, effettivamente destinataria della tutela apprestata dalla citata legge".

Scarica pdf Cassazione n. 33183/2022

Foto: 123rf.com
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