La normativa generale e costituzionale e le pronunce della Cassazione sul diritto del difensore d'ufficio ad essere retribuito

Compensi difensore d'ufficio: la normativa

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Il diritto del difensore d'ufficio ad essere retribuito si rinviene nel DPR 115/2002.

In particolare, statuisce l'art. 116 "L'onorario e le spese spettanti al difensore di ufficio sono liquidati dal magistrato, nella misura e con le modalità previste dall'articolo 82 ed è ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 84, quando il difensore dimostra di aver esperito inutilmente le procedure per il recupero dei crediti professionali.

Lo Stato ha diritto di ripetere le somme anticipate, a meno che la persona assistita dal difensore d'ufficio non chiede ed ottiene l'ammissione al patrocinio".

Inoltre ai sensi dell'art. 31 Disp. Att. c.p.p. "Fermo quanto previsto dalle norme sul gratuito patrocinio, l'attività del difensore di ufficio è in ogni caso retribuita".

A ciò bisogna anche ricordare che "l'Italia è una Repubblica Democratica fondata sul lavoro" (art. 1 Cost.).

Nella nostra Repubblica non si riconoscono privilegi, il solo lavoro è il titolo di dignità del cittadino. Il lavoro è valore informativo dell'ordinamento, giacché la dignità del cittadino è commisurata esclusivamente alla sua capacità di concorrere al progresso materiale o spirituale della società, senza che possano farsi valere posizioni sociali che non trovano il loro titolo nell'apporto del soggetto all'evoluzione della comunità alla quale appartiene (T. Martines Dir. Cost. 1997).

Di conseguenza, è pacifico che, l'avvocato quale difensore d'ufficio, avendo svolto l'attività professionale, per tale prestazione deve essere retribuito anche in virtù dell'art. 36 Cost.

L'ordinanza della Cassazione n. 16799/2022

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Con tale pronuncia la Suprema Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e pertanto rigettato la richiesta di retribuzione del difensore d'ufficio sul presupposto che" il difensore non ha utilmente esperito la procedura per il recupero del credito" in quanto, dopo aver chiesto il decreto ingiuntivo ed aver notificato l'atto di precetto, si era limitato ad eseguire un solo accesso, trovando la porta chiusa.

Statuisce la Corte che la procedura esecutiva doveva, invece, essere completata con la richiesta di nuovi accessi e, in caso di adempimento spontaneo del debitore, il difensore avrebbe dovuto chiedere l'ausilio della forza pubblica.

Per la Corte Suprema, quindi, l'iter procedimentale, non è stato completato con gli ulteriori adempimenti richiesti dalla legge, al fine di accertare l'infruttuoso recupero del credito, la procedura esecutiva non trova deroghe, ma, al contrario, richiede maggior rigore nell'ipotesi in cui obbligato al pagamento sia lo Stato.

Una pronuncia errata che dissente dalla proposta del Relatore, anche considerando una precedente pronuncia della medesima Corte

L'ordinanza della Cassazione n. 3673/2019

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Con tale pronuncia ha statuito la Suprema Corte di Cassazione che "il meccanismo di cui all'articolo 116 DPR n. 115/2002 non postula la non abbienza dell'imputato né presume la sua insolvibilità (e quindi il non recupero del credito), ma consiste in una anticipazione, da parte dello Stato, della somma liquidata dal giudice al difensore di ufficio, somma che lo Stato stesso è tenuto a recuperare nei confronti dell'assistito".

Per l'effetto, la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, proprio perchè "il decreto ingiuntivo non opposto rileva come mero fatto dimostrativo dell'infruttuoso esperimento delle procedure volte al recupero dei crediti professionali".

Afferma e precisa infatti la Corte che l'iter procedimentale per il recupero dei crediti professionali viene espletato "mediante l'esperimento del procedimento monitorio esitato nell'emissione del decreto ingiuntivo non opposto …. atto di precetto … pur avendo proceduto in via esecutiva " e tanto basta per dare diritto al compenso da parte dello Stato, posto che nessuna norma di legge impone l'espletamento puntiglioso di tutte le attività pretese in successione dal Tribunale nella sua ordinanza ("non ha completato il pignoramento mobiliare attivato mediante l'accesso all'interno dell'immobile presso il quale l'imputato aveva eletto domicilio, per verificare la possibile esistenza di beni mobili utilmente pignorabili e non ha nemmeno allegato alcuna visura della conservatoria RRII ..... ovvero del PRA....di talché avrebbe potuto legittimamente inoltrare l'istanza di liquidazione .... solo dopo che 'esecuzione mobiliare si fosse rivelata infruttuosa, il soggetto fosse risultato privo di proprietà immobiliari ....e non fossero note sue ragioni di credito, stipendio, contro corrente bancario, ecc. aggredibili nelle forme del pignoramento presso terzi").

Leso il diritto al compenso del difensore d'ufficio

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L'errore di diritto nella pronuncia del 2022 è palese, perché dimentica la "ratio" dell'istituto e perché non conforme alla previsione normativa.

Ancora una volta è stato leso il diritto al compenso del difensore d'ufficio.

Quando la norma è chiara e precisa, non ammette interpretazioni di comodo, anche perché è principio cardine il diritto alla retribuzione dell'attività svolta dal difensore d'ufficio in relazione alla natura pubblica dell'incarico ricevuto.

Avv. Franco Gallo

Foro di Roma

Scarica pdf Cass. n. 16799/2022
Scarica pdf Cass. n. 3673/2019

Foto: 123rf.com
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