La revoca della patente a seguito di messa alla prova può essere disposta solo a seguito di accertamento autonomamente compiuto dalla Prefettura seguendo i dettami della L. 241/90 ed in tempi congrui

Revoca della patente: il caso

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Con Sentenza n. 100/2022 il Giudice di Pace di Conegliano ha esaminato il caso di una revoca della patente comminata dalla Prefettura per il reato di cui all'art. 186 co. 2° lett. C) e co. 2- bis C.D.S. (guida in stato di ebbrezza con tasso alcolico sopra 1,5 g/l aggravato da sinistro stradale) a seguito della trasmissione degli atti da parte del Tribunale penale che aveva pronunciato l'estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova.

L'accertamento del fatto

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Il ricorso verteva sul fatto che la sentenza penale non aveva accertato il reato ma lo aveva dichiarato estinto, con la conseguenza che in tali casi doveva essere la Prefettura a svolgere l'accertamento per poter comminare la revoca della patente.

E lo avrebbe dovuto fare seguendo i dettami della L. 241/90 sul procedimento amministrativo, con avviso di avvio del procedimento, contraddittorio cartolare, e motivazione (non apparente) entro 90 giorni.

I tempi dell'accertamento

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In più nel caso de quo la revoca da parte della Prefettura è avvenuta a 4 anni di distanza rispetto alla trasmissione degli atti effettuata dal Tribunale in ciò lasciando di fatto il cittadino in balia della Pubblica Amministrazione e vanificando - per dirla con le parole del Giudice - il "ruolo di effettiva prevenzione oltrechè di retribuzione sanzionatoria" della revoca.

La sentenza

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Il Giudice di Pace ha accolto annullando la revoca della patente per i motivi di cui al ricorso ma anche evidenziando un esemplare tracciato degli articoli del Codice della Strada rilevanti sul punto.


Avv. Marco Furlan - Treviso

Scarica pdf sentenza GDP Conegliano n. 100/22

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