Il contratto a canone concordato, ex legge n. 431/1998, presenta numerosi vantaggi sia per il locatore che il conduttore e diverse agevolazioni fiscali

Contratto a canone concordato

[Torna su]

Con canone concordato si intende il contratto di locazione in cui la misura del canone, oltre alla durata e ad altri aspetti del contratto, è stabilito entro importi minimi e massimi da parte di organizzazioni locali che stipulano degli accordi.
In modo particolare, tra le caratteristiche viene individuata una durata minima e massima del contratto, ovvero l'ammontare degli importi dei canoni, e la volontà del legislatore di soddisfare particolari bisogni delle parti: per i conduttori il contenimento del canone e di altre disposizioni contrattuali a sua tutela, per il locatore il riconoscimento di benefici fiscali.

Vedi anche Canone concordato: guida e fac-simile

Inquadramento normativo

[Torna su]

Tale tipologia di contratto di locazione è riconosciuta dall'articolo due, terzo comma, della legge 431/98 che reca la disciplina delle locazioni
e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo, ai sensi del quale: "le parti possono stipulare contratti di locazione, definendo il valore del canone, la durata del contratto, anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, nel rispetto comunque di quanto previsto dal comma 5 del presente articolo, ed altre condizioni contrattuali sulla base di quanto stabilito in appositi accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative, che provvedono alla definizione di contratti-tipo".
Il comma 5 del medesimo articolo stabilisce, poi, che la locazione a canone concordato non può avere una durata inferiore ai tre anni e alla prima scadenza contrattuale vi sarà l'obbligo di rinnovo per altri due anni, eccezion fatta per uno dei motivi elencati nell'articolo tre della legge in esame, ovvero, a titolo di esempio, quando il locatore ha necessità di utilizzare per motivi personali l'immobile o per il proprio coniuge; in tal caso la disdetta andrà fatta con sei mesi di anticipo rispetto alla scadenza.
Nel caso di rinnovo biennale, alla prima successiva scadenza e con preavviso di sei mesi, il contratto potrà essere disdettato liberamente, altrimenti si rinnoverà di due anni in due anni, salvo disdetta.

Agevolazioni fiscali

[Torna su]

Le agevolazioni fiscali previste per i contratti di locazione a canone concordato sono tre:

  • l'applicazione della tassazione speciale con cedolare secca anziché con tassazione ordinaria Irpef. Si applica così un'aliquota unica pari al 10% anziché quelle a scaglioni previste per la tassazione ordinaria;
  • la base imponibile per il calcolo dell'Irpef è ridotta del 30% qualora sussistano le condizioni di cui all'articolo 8 della legge 431/98;
  • il corrispettivo annuo ai fini della determinazione della base imponibile per l'applicazione dell'imposta proporzionale di registro è assunto nella misura minima del 70%.
Per poter usufruire di tali agevolazioni, i contratti di locazione a canone concordato devono essere redatti sulla base degli accordi territoriali che ne definiscono i limiti, e con l'assistenza di almeno una delle associazioni rappresentative che hanno sottoscritto tale accordo; per i cosiddetti contratti non assistiti, invece, sarà necessaria l'attestazione delle organizzazioni che hanno sottoscritto l'accordo territoriale.

Decreto semplificazioni

[Torna su]

Secondo la normativa precedente, l'attestazione di cui innanzi doveva essere rilasciata per ogni singolo contratto dai sindacati degli inquilini o delle associazioni della proprietà edilizia.
Come previsto dalla nuova norma, nello specifico l'art. 7 del Decreto semplificazioni convertito in legge il 2 agosto 2022, l'attestazione, una volta ottenuta, sarà valida per tutti i contratti con lo stesso contenuto finché non cambiano le caratteristiche dell'immobile oppure viene modificato l'accordo territoriale del Comune di riferimento.


avv. Nicola Comite - n.comite@hotmail.it

Per saperne di piĆ¹ su questo argomento contatta l'Avv. Nicola Comite

Altri articoli che potrebbero interessarti:
In evidenza oggi: