La consulenza tecnica preventiva art. 696-bis c.p.c. può essere richiesta quando si intenda procedere all'accertamento e determinazione dei crediti derivanti dalla mancata esecuzione di obblighi contrattuali o da fatto illecito

Consulenza tecnica preventiva art. 696-bis c.p.c.

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La consulenza tecnica preventiva è disciplinata dall'art. 696 bis del codice di rito, introdotto dal decreto legge n. 35 del 2005.

La forma della domanda è quella del ricorso da proporre al giudice che sarebbe competente per il merito, il quale fissa l'udienza di comparizione e il termine entro il quale il ricorrente deve notificare il ricorso alla controparte.
All'udienza di comparizione il giudice nomina il consulente e stabilisce l'inizio delle operazioni peritali, fissando il termine per la consegna della bozza alle parti, il termine per le eventuali osservazioni e, infine, il termine per il deposito della consulenza definitiva.

Finalità della CTP

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La finalità è quella di far arrivare le parti a una composizione amichevole della lite prima dell'apertura del giudizio di merito avendo, quindi, una funzione deflattiva in relazione a una futura ed eventuale causa di merito.
Infatti, il consulente prima di depositare la relazione, tenta la conciliazione tra le parti in modo da dissuadere il ricorrente e il resistente dall'istaurare la causa di merito, avendo questi ultimi una conoscenza anticipata, grazie alle risultanze prospettate loro dal consulente, sul possibile esito della futura causa.
Se la conciliazione riesce viene redatto processo verbale, dotato di efficacia di titolo esecutivo, se, invece, fallisce il consulente deposita la consulenza che potrà essere acquisita agli atti del successivo giudizio di merito su richiesta di una delle parti.

Questioni sull'ammissibilità

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In sede giurisprudenziale sono sorti dei contrasti sui limiti di ammissibilità dell'istituto in esame relativi alle contestazioni da parte del resistente in ordine all'an debeatur.
Sul punto ci sono tre contrapposte tesi, la prima, molto restrittiva, afferma che non si potrebbe dar seguito al procedimento laddove sussistano delle contestazioni sull'an.
La seconda tesi, che si può definire intermedia rispetto alle altre due, limita la valutazione di ammissibilità in relazione alla causa di merito.
La terza, invece, che è anche la più condivisibile in quanto maggiormente aderente al dato normativo così come riportato dal codice di rito, prevede l'assoluto sganciamento da qualsiasi contestazione da parte del resistente, dando particolare rilievo alla funzione deflattiva assunta dallo strumento giuridico, per come è stato pensato dal legislatore.

Differenze con l'ATP

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Già dalla semplice lettura del comma uno dell'art. 696 bis cpc, si evince chiaramente come tale strumento possa essere utilizzato anche al di fuori delle condizioni cui all'art. 696 comma uno cpc.
Ciò significa che per l'espletamento della consulenza tecnico preventiva non è necessario il periculum in mora, ovverosia il pericolo che nell'attesa dell'instaurazione del giudizio di merito gli elementi di prova, che necessitano di essere raccolti, vengano dispersi.
Pertanto, nel procedimento di consulenza tecnica preventiva non è necessario il positivo apprezzamento del requisito dell'urgenza avendo una funzione, come più volte precisato, deflattiva rispetto al giudizio di merito.
Altra differenza riguarda la possibilità di utilizzate tale istituto nelle controversie relative al pagamento di somme di denaro, derivante da illeciti contrattuali o extracontrattuali, potendo accertare anche l'an oltre che al quantum del diritto fatto valere.

Vedi anche le guide:

- Consulenza tecnica preventiva

- Accertamento tecnico preventivo

avv. Nicola Comite - n.comite@hotmail.it

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