- Minimo vitale: limite anche per il sequestro
- Istanza di dissequestro rigettata
- Limiti pignoramento pensioni anche per sequestro e confisca
Minimo vitale: limite anche per il sequestro
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Il minimo vitale rappresenta il limite che non deve essere superato né in caso di pignoramento né in caso di sequestro. Occorre tutelare i principi costituzionali della dignità e della solidarietà, va quindi riesaminata l'ordinanza che ha rigettato il dissequestro di un conto su cui risultava accreditata la pensione del soggetto raggiunto dal provvedimento cautelare del sequestro. Questo quanto sancito dalla Cassazione nella sentenza n. 43959/2022 (sotto allegata).
Istanza di dissequestro rigettata
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Il Tribunale rigetta una richiesta di riesame contro l'ordinanza con cui il Gip ha rigettato la richiesta di dissequestro della somma di euro 411,59 depositata sul conto corrente e sottoposta a sequestro.
Nel ricorso in Cassazione si lamenta la violazione di diverse norme procedurali e si richiama una SU che ha sancito la impignorabilità delle pensioni nei limiti di ammontare corrispondente alla misura massima mensile dell'assegno sociale aumentato della metà, principio di cui il Collegio del riesame non ha tenuto conto.
Limiti pignoramento pensioni anche per sequestro e confisca
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La Cassazione accoglie il ricorso e riporta in motivazione il principio sancito dalla SU 26252/2022: "limiti di impignorabilità delle somme spettanti a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a titolo di licenziamento
, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengano luogo di pensione o di assegno di quiescenza, previsti dall'art. 545 cod. proc. civ., si applicano anche alla confisca per equivalente ed al sequestro ad essa finalizzato".Principio sancito dopo aver premesso la priorità dei principi costituzionali della dignità della persona, della solidarietà economica e sociale e del diritto del lavoratore e della sua famiglia di avere i mezzi necessari per condurre una vita dignitosa, diritti che non possono essere compromessi neppure dalla confisca penale.
Ricorda poi che diverse pronunce della Consulta hanno precisato che occorre un punto di equilibrio tra pretese creditorie e salvaguardia delle retribuzioni e delle pensioni.
Queste non possono essere aggredite fino al punto da non consentire di avere i mezzi adeguati per vivere.
Principio di proporzionalità che la Cassazione ha affermato anche in relazione al sequestro, in quanto ogni misura cautelare deve essere proporzionata all'obbiettivo da conseguire.
La tutela del minimo vitale è quindi il principio cardine materia di pignorabilità civile e sequestro penale. Nel caso di specie le somme sul conto oggetto di sequestro sono pensioni, come dimostrato dal titolare, l'ordinanza di rigetto del dissequestro va quindi annullata con rinvio al Tribunale per un nuovo esame.
Scarica pdf Cass. n. 43959/2022• Foto: 123rf.com