- Responsabilità oltre ogni ragionevole dubbio
- Limite di velocità non segnalato e pedone sbucato dalla strada
- Conducente responsabile senza valutazione del nesso di causa
Responsabilità oltre ogni ragionevole dubbio
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Per la Cassazione non si può condannare il conducente per l'investimento del pedone, se dalle circostanze del caso concreto risulta che il pedone in effetti è sbucato all'improvviso, in assenza di strisce pedonali, in una strada in cui era assente sia la segnalazione delle velocità da rispettare che del punto di accesso da cui è uscito il pedone per immettersi nella strada.
Tanto più se la Corte di appello, ignorando anche quanto emerso dalle perizie, non si è confrontata con i dubbi sulla colpa e sul nesso di causa emersi dalla sentenza di primo grado.
Questo l'interessante decisione della Cassazione n. 42018/2022 (sotto allegata).
Limite di velocità non segnalato e pedone sbucato dalla strada
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Un automobilista circola su una strada urbana distante dal centro abitato, tiene una velocità di 50 km orari perché il limite non è segnatalo.
La strada potrebbe essere facilmente confusa con una strada extraurbana, come conclude lo stesso perito e quindi qualsiasi conducente potrebbe ritenere che in quel tratto la velocità consentita sia di 90 km orari. La strada è circondata da campi agricoli ed è proprio un agricoltore il pedone che viene travolto dall'auto del conducente, dopo essere letteralmente "sbucato" dopo una curva, da un punto di accesso non segnalato e privo di strisce pedonali.
Una situazione insomma che giustifica la decisione del Tribunale, il quale ritiene che il conducente non può essere ritenuti responsabile per il superamento del limite di velocità, se non segnalato opportunamente e quindi non conoscibile.
La Corte di appello però, ignorando il ragionamento del giudice di prima istanza accoglie il ricorso delle parti civili costituite.
Conducente responsabile senza valutazione del nesso di causa
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Non resta che il ricorso in Cassazione per contestare la contraddittorietà della motivazione e il travisamento della prova sul limite di velocità, il suo superamento e il nesso di causa.
Doglianze che gli Ermellini accolgono, rinviando in sede di merito per un nuovo giudizio.
Nel caso di specie per la Cassazione non è stata raggiunta la certezza della responsabilità del conducente oltre ogni ragionevole dubbio, tanto più che la Corte di Appello non si è confrontata con quanto emerso dalla perizia.
Per la Corte d'Appello il conducente ha cagionato la morte dell'anziano pedone per colpa specifica derivante dalla violazione dell'art. 141 CdS, che sancisce l'obbligo del rispetto della velocità, trascurando le circostanze in cui tale evento si è realizzato.
La stessa si è limitata ad affermare che il conducente avrebbe dovuto regolare la propria velocità e condotta in modo da non costituire pericolo per la sicurezza delle persone, anche al fine di prevedere eventuali condotte incoscienti degli altri utenti della strada.
La Corte non ha valutato la causalità della colpa, come emerso dalla contraddittorietà della motivazione, in cui pur ammettendo l0imprevedibilità della condotta del pedone, ha però concluso che spettava al conducente regolare la velocità, trascurando di considerare non solo la velocità effettiva, ma quella adeguata ad evitare l'investimento, alla luce delle circostanze del caso concreto.
Vero che spetta al conducente tenere sempre una condotta prudente e accorta nei confronti dei pedoni, vero anche però che "in tema di omicidio colposo, per escludere la responsabilità del conducente per l'investimento del pedone è necessario che la condotta di quest'ultimo si ponga come causa eccezionale e atipica, imprevista e imprevedibile, dell'evento, che sia stata da sola sufficiente a produrla."
Difficile insomma, ma il pedone può anche essere totalmente responsabile dell'evento.
Scarica pdf Cassazione n. 42018/2022