- Le denunce della Dirstat
- Contrasto tra selezioni finali candidati e regole bando di concorso
- Le sentenze del TAR
Le denunce della Dirstat
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Per anni ci siamo occupati delle vicende legate alle nomine delle dirigenze dell'Agenzia delle Entrate.
Dirigenti nominati nel corso degli anni, che hanno firmato atti come tali, tuttavia nominati illegittimamente, in totale assenza di concorso.
Oggi torniamo a parlare di questa annosa questione, alla luce delle ultime sentenze del TAR che si pronunciano nuovamente sulle dirigenze delle Agenzie delle Entrate, una questione mai risolta!
Da sempre è stato sostenuto, dal sindacato Dirstat, che le nomine dei dirigenti dall'Agenzia delle Entrate, non sono state fatte per il tramite di un regolare concorso, bensì a discrezione dell'amministrazione stessa.
Ha fatto storia la sentenza della Corte Costituzionale n. 37 del 2015 che aveva dichiarato l'illegittimità di tutti gli incarichi dirigenziali fatti senza concorso, ovvero incarichi affidati secondo il principio "intuitu personae", una sentenza che aveva fatto tremare lo Stato che per ben 15 anni aveva emesso atti (ovvero iscritto a ruolo dei carichi tributari), sottoscritti tuttavia da dirigenti che non avevano i titoli per farlo, incarichi affidati a tempo, ma poi durati sine die (leggi Corte Costituzionale: nulli gli atti dell'Agenzia delle Entrate e le cartelle Equitalia).
In seguito alla sentenza della Consulta dunque, erano stati indetti numerosi concorsi per la nomina di nuovi dirigenti nell'ambito dell'amministrazione finanziaria, ex multis il concorso 146687 del 2010, tuttavia, anche in questo caso, erano state rilevate delle irregolarità nei concorsi, o meglio nei risultati finali.
Leggi Falsi dirigenti: le dichiarazioni del presidente onorario del Consiglio di Stato
Invero, è utile precisare che questo stesso bando di concorso, oggi rimesso in discussione dal TAR nelle sue sentenze più recenti, indetto nel 2010, era già stato oggetto di un contenzioso negli anni, atteso che nel bando era stata inizialmente prevista la possibilità di valorizzare, tra i titoli valutabili, gli incarichi dirigenziali a tempo determinato conferiti negli anni a funzionari dell'Agenzia non titolari di qualifica dirigenziale.
Le ragioni esposte dall'Agenzia delle entrate, per la sua difesa, avverso la sentenza del Tar del Lazio, n. 7636/2011, che aveva annullato il concorso, sono state poi respinte dal Consiglio di Stato, e di conseguenza nel 2016, sono riprese le procedure selettive del concorso, avviato nel 2010, e le selezioni dei candidati, in conseguenza delle censure del TAR, avrebbero dovuto privilegiare i titoli posseduti dai candidati, più delle pregresse esperienze lavorative.
Tuttavia, e nonostante gli interventi della Giustizia amministrativa, ancora oggi l'amministrazione ha inteso minimizzare il valore dei titoli nella valutazione dei candidati, privilegiando di conseguenza, chi già aveva avuto incarichi dirigenziali, sulla base di una norma già dichiarata illegittima dalla Corte Costituzionale.
Contrasto tra selezioni finali candidati e regole bando di concorso
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Contro le graduatorie finali del concorso indetto nel 2010 ci sono stati diversi ricorsi, depositati dai diversi candidati che non sono risultati idonei non perché non avessero i titoli, bensì perché le selezioni finali erano discrezionali, e fatte in contrasto con quanto previsto dal bando di concorso stesso.
Infatti, si legge nelle sentenze, il bando di concorso avrebbe dovuto prevedere un maggior punteggio per i titoli posseduti dai candidati del concorso, mentre le nomine finali sono avvenute, da parte dell'amministrazione, in palese contrasto con i criteri di valutazione già inseriti nel bando.
Le sentenze del TAR
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Così il Tar Lazio, nelle prime sentenze (nn. 14856, 14858, 14859/2022), sottolinea che le valutazioni finali, per formare la graduatoria di merito dei candidati del concorso indetto nel 2010, risultano manifestamente contrarie ai principi di ragionevolezza e logicità dell'azione amministrativa, in considerazione della circostanza che si è dato maggior peso, nella formazione delle graduatorie finali, alla discrezionalità tecnica che tipicamente contraddistingue l'operato delle commissioni di concorso.
L'Amministrazione dunque, che aveva inteso affidare, per quanto dichiarato nel bando, la selezione dei candidati meritevoli ad un equilibrato bilanciamento tra il percorso formativo e professionale degli aspiranti da un lato, (espresso dalla valutazione dei titoli puntualmente individuati nell'art. 7 del Bando, quali i titoli accademici e di studio, i titoli di servizio e gli incarichi conferiti da pubbliche amministrazioni, nonché le pubblicazioni scientifiche e accademiche) e, le competenze acquisite, le capacità manageriali e la preparazione teorica dei medesimi (da valutare invece nell'ambito della prova orale) dall'altro, nella valutazione finale dei candidati, invece, e quindi nel formare le graduatorie finali, ha valutato maggiormente le pregresse esperienze, riconoscendo un minor punteggio a chi possedeva titoli di idoneità per il profilo di alto livello che si stava ricercando, in difformità rispetto alle indicazioni contenute nel bando di concorso medesimo.
Il TAR, dunque, ha annullato gli esiti del concorso n. 146687 del 2010, annullando le graduatorie che si erano formate a seguito delle prove orali, ed ha messo nuovamente in discussione le dirigenze dell'Agenzia delle Entrate atteso che le graduatorie finali non risultano essere legittimamente formate.
Questo significa che, oggi come allora, quei dirigenti che risultano vincitori del concorso del 2010, non erano idonei a sottoscrivere gli atti, e a maggior ragione non sono più idonei oggi a sottoscrivere atti per conto dell'Agenzia delle Entrate, in conseguenza del dettato di queste clamorose sentenze che mettono in discussione nuovamente il loro incarico.
Esperta di diritto amministrativo, bancario e gestione della crisi d'impresa (sovraindebitamento). Iscritta anche nell'albo del Ministero della Giustizia nel registro dei gestori della crisi del sovraindebitamento.
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