La riforma del processo civile ha abrogato l'art. 476 c.p.c. e modificato l'art. 475 c.p.c. prevedendo l'abolizione della formula esecutiva, per agire esecutivamente dal 28.2.2023 basterà l'attestazione di conformità della copia all'originale

Stop alla formula esecutiva dal 28 febbraio 2023

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Dal 28 febbraio 2023, quando entreranno in vigore la maggior parte delle norme contenute nel decreto di attuazione della Riforma Cartabia n. 149/2022, dopo l'anticipo stabilito dalla legge di bilancio 2023 per diverse disposizioni, non sarà più necessaria l'apposizione della formula esecutiva sugli atti per intraprendere l'azione esecutiva.

Sostituito infatti l'art. 475 c.p.c. dedicato alla formula esecutiva e abrogato completamente l'art. 476 c.p.c. contenente la disciplina delle copie degli atti da spedire in forma esecutiva.

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Cosa cambia con la riforma

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Come anticipato con la riforma del processo civile il testo dell'art. 475 c.p.c. viene sostituito dal seguente:

"Forma del titolo esecutivo giudiziale e del titolo ricevuto da notaio o da altro pubblico ufficiale

Le sentenze, i provvedimenti e gli altri atti dell'autorità giudiziaria, nonché gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale, per valere come titolo per l'esecuzione forzata, ai sensi dell'articolo 474, per la parte a favore della quale fu pronunciato il provvedimento o stipulata l'obbligazione, o per i suoi successori, devono essere rilasciati in copia attestata conforme all'originale, salvo che la legge disponga altrimenti".

Dalla norma si evince chiaramente che non sarà più necessario far apporre alcuna formula esecutiva sugli atti da portare in esecuzione.

Dal 28 febbraio 2023 per procedere esecutivamente sulla base di una sentenza o di un atto notarile, sarà sufficiente munirsi di una copia dell'atto riportante l'attestazione di conformità all'originale.


Foto: 123rf.com
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