Bilanciamento del diritto di difesa e tutela dei dati "semplici", "sensibili" e "super sensibili" nella sentenza del Consiglio di Stato

Privacy e accesso agli atti

[Torna su]

Sì all'accesso agli atti se le ragioni di privacy sono di tipo "semplice" e l'interesse difensivo è prevalente. E' quanto affermato in sostanza dal Consiglio di Stato, con la sentenza 10277/2022.

La vicenda

Un soggetto privato, interessato ad atti in possesso del comune di Mirabella Eclano, si è visto negare dalla predetta P.A. l'accesso a documenti cui era interessato, nonostante avesse ben motivato la necessità, utilità e finalità della sua richiesta. Contro tale diniego ha quindi presentato ricorso al T.A.R., evidenziando come il rifiuto ricevuto pregiudicasse il proprio esercizio di difesa dinanzi al Tribunale di Benevento, presso il quale era pendente una causa civile in cui sarebbe stato utile depositare la documentazione in questione. Il Tribunale Amministrativo ha accolto il ricorso, ordinando al Comune di esibire gli atti richiesti.

Avverso tale provvedimento è ricorso al Consiglio di Stato l'altro soggetto coinvolto nella vicenda in esame, contro il quale sarebbero poi stati utilizzati i documenti acquisiti dal primo ricorrente.

Accesso difensivo e tutela della riservatezza

[Torna su]

Con riferimento alla valutazione che deve essere effettuata circa la sussistenza di un collegamento tra atti richiesti e difese da articolare in un processo già pendente o da instaurarsi, l'Adunanza plenaria si è già espressa con la sentenza n. 4 del 2021. In essa, oltre a stabilire che deve sussistere un collegamento tra atti richiesti e difese da apprestare, ha stabilito che l'istanza deve essere adeguatamente e diffusamente motivata, non potendosi ritenere sufficiente indicare imprecisate esigenze probatorie e difensive.


Con riferimento, invece, al rapporto tra "accesso difensivo" e tutela della riservatezza, va rammentato che occorre distinguere tra:

  • riservatezza "semplice" (categoria in cui rientra la tutela ai dati finanziari ed economici), in ordine alla quale l'interesse difensivo è ritenuto tendenzialmente prevalente;
  • riservatezza "rafforzata", nell'ambito della quale vanno annoverati sia i dati "sensibili" (es. origini razziali, convinzioni politiche, religiose ed eventuali vicende giudiziarie), sia i dati "super sensibili" (es. salute e orientamento sessuale). Rispetto a queste due tipologie di dati, l'interesse difensivo deve di volta in volta essere bilanciato secondo criteri di necessità, indispensabilità e parità di rango.

Interesse diretto, concreto e attuale all'accesso agli atti

[Torna su]

Applicando le suindicate coordinate al caso in esame, è evidente l'esistenza di un interesse diretto, concreto ed attuale all'accesso agli atti richiesti; la sussistenza di un contenzioso in sede civile; una idonea motivazione dettagliatamente rappresentata e documentata.

Le ragioni di privacy sono di tipo "semplice" e, pertanto, l'interesse difensivo è prevalente. A nulla rileva che la richiesta abbia carattere "esplorativo", e alla stessa conclusione si sarebbe arrivati anche se il procedimento nel quale utilizzare gli atti acquisiti non fosse stato ancora instaurato. L'ordine di esibizione è stato quindi confermato dal Consiglio di Stato con la sentenza in commento.

Ne deriva, ancora una volta, un rapporto proporzionale tra riservatezza ed ambito di utilizzo.


Altri articoli che potrebbero interessarti:
In evidenza oggi: