Pensioni e stipendi sono soggetti a pignoramento, ma con dei limiti di importo. Detti limiti valgono anche per la tredicesima mensilità?

E' possibile pignorare la tredicesima?

La tredicesima mensilità dello stipendio è pignorabile nella stessa misura limite dello stesso perché trattasi di somma che viene corrisposta comunque in relazione al rapporto di lavoro.

La tredicesima quindi è soggetta allo stesso limite di impignorabilità che la legge sancisce per lo stipendio al fine di garantire al lavoratore e alla sua famiglia il minimo vitale.

Minimo vitale che è rappresentato dalle seguenti somme:

  • tre volte la misura dell'assegno sociale se il pignoramento ha ad oggetto lo stipendio, il salario o altre indennità sempre collegate al rapporto di lavoro, che vengono accreditate sul c/c intestato al debitore, se l'accredito su detto conto è stato effettuato anteriormente al pignoramento;
  • misura massima mensile dell'assegno sociale, aumentato questa volta della metà, se l'accredito sul conto corrente si verifica nello stesso giorno o dopo il pignoramento.

Se dette somme sono intoccabili, perché coincidenti appunto con il minimo vitale previsto per legge ad essere pignorabili sono solo le somme eccedenti.

Per quanto riguarda invece la tredicesima mensilità delle pensioni, alla stessa si applica il nuovo limite di impignorabilità di 1.000 euro stabilito dal Governo, con il decreto n. 115/2022.

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