- Assegno di divorzio e dichiarazioni dei redditi
- Dichiarazioni dei redditi inattendibili
- Irrilevante la mancata esibizione delle dichiarazioni
Assegno di divorzio e dichiarazioni dei redditi
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Ai fini del riconoscimento dell'assegno di divorzio il giudice deve tenere conto di una pluralità di fattori. In primis è necessario accertare l'effettivo squilibrio economico degli ex coniugi, senza trascurare il ruolo svolto dal coniuge richiedente all'interno della famiglia.
Al fine di valutare le condizioni economiche non sono sufficienti le dichiarazioni dei redditi. Trattasi infatti di informazioni parziali e spesso e volentieri non veritiere.
Questo il pensiero che emerge dalle ordinanze della Cassazione n. 32644/2022 (sotto allegata) e n. 33381/2022 (sotto allegata).
Dichiarazioni dei redditi inattendibili
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Con la prima ordinanza n. 32644/2022 la Cassazione conferma la decisione della Corte di Appello, che ha respinto la richiesta dell'assegno di divorzio da parte della ex moglie, non ravvisando uno squilibrio tra le situazioni economiche dei coniugi. La donna, anche dopo la separazione, ha svolto un'attività redditizia che le ha garantito un certo tenore di vita tanto da non poter negare una sua condizione di autosufficienza economica. I redditi della stessa sono più che adeguati anche se non indicati nelle dichiarazioni dei redditi prodotte, che risultano pertanto del tutto inattendibili.
Irrilevante la mancata esibizione delle dichiarazioni
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Con l'ordinanza n. 3338/2022 la Cassazione condivide la tesi esposta dalla Corte di merito, la quale ha fatto presente che "la mancata esibizione delle dichiarazioni reddituali da parte del coniuge richiedente l'assegno non si traduce nella presunzione dell'insussistenza delle condizioni per ottenere l'assegno ne' tantomeno nella presunzione della percezione di un reddito equivalente a quello del coniuge debitore, "ma onera il giudice del dovere di motivare, anche sulla base di elementi presuntivi, sull'esistenza della disparita' di redditi, di patrimoni e dell'effettivo tenore di vita".
Nel caso di specie ad essere respinto è il ricorso del marito, che sin dalla separazione si è opposto al riconoscimento di una qualsiasi forma di contributo economico in favore della moglie a cui la Corte di Appello ha riconosciuto un assegno divorzile di 200 euro. Decisione a cui il marito ovviamente si è opposto con ricorso, ma che la Cassazione ha respinto perché dalle prove raccolte in sede di merito è comunque emersa una condizione di non autosufficienza.
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Scarica pdf Cassazione n. 32644/2022Scarica pdf Cassazione n. 33381/2022
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