La Seconda Sezione Civile della Corte di Cassazione (Sent. n. 12833/2007) ha precisato che deve essere data informazione agli automobilisti circa l'utilizzazione e l'installazione dei dispositivi di rilevamento elettronico della velocità pena la nullità della multa.
I Giudici del Palazzaccio hanno infatti precisato che il disposto dell'art. 4 L. 168/02, che impone la comunicazione agli automobilisti in merito all'installazione e utilizzazione dell'autovelox, deve ritenersi norma di "carattere imperativo, che non consente all'interprete di disapplicarla in ragione di un'asserita, ma inespressa "ratio", che ne limiterebbe l'efficacia nell'ambito dei rapporti organizzativi interni alla p.a.". Con questa sentenza la Corte ha respinto il ricorso proposto dal Ministero dell'Interno avverso la sentenza di un Giudice di Pace che aveva annullato una multa per eccesso di velocità per la mancanza, sul posto, di cartelli indicanti la presenza di autovelox.
V anche: Autovelox e multe
Leggi la motivazione
I Giudici del Palazzaccio hanno infatti precisato che il disposto dell'art. 4 L. 168/02, che impone la comunicazione agli automobilisti in merito all'installazione e utilizzazione dell'autovelox, deve ritenersi norma di "carattere imperativo, che non consente all'interprete di disapplicarla in ragione di un'asserita, ma inespressa "ratio", che ne limiterebbe l'efficacia nell'ambito dei rapporti organizzativi interni alla p.a.". Con questa sentenza la Corte ha respinto il ricorso proposto dal Ministero dell'Interno avverso la sentenza di un Giudice di Pace che aveva annullato una multa per eccesso di velocità per la mancanza, sul posto, di cartelli indicanti la presenza di autovelox.
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