Compenso unico all'avvocato
Se l'avvocato difende più parti che rivestono una identica posizione processuale, gli è dovuto un compenso unico nel rispetto degli articoli 4 e 8 s del Dm n. 55/201. Non rileva che l'avvocato delle parti abbia presentato distinti atti difensivi. Questa la precisazione contenuta nella Cassazione n. 35932/2022 (sotto allegata).
Due soggetti si rivolgono alla Corte di appello per ottenere l'indennizzo previsto in caso di irragionevole durata del processo nel processo penale in cui sono stati imputati.
Dichiarato inammissibile l'appello i due ricorrenti si oppongono al decreto e la Corte di Appello condanna il Ministero della Giustizia al pagamento di Euro 2500 in favore delle parti, oltre spese processuali di cui Euro 1000,00 per compensi, oltre Iva, Cpa, spese forfettarie del 15% ed esborsi.
Con ricorso in Cassazione i due ricorrenti lamentano la liquidazione prevista in favore dell'avvocato soprattutto per il mancato riconoscimento dell'aumento del 30% previsto per la difesa di due soggetti.
Motivo che la Cassazione accoglie in quanto l'art. 4 comma 2 del DM Giustizia n. 55/2014 stabilisce che "quando in una causa l'avvocato assiste più soggetti aventi la stessa posizione processuale, il compenso unico può di regola essere aumentato per ogni soggetto oltre il primo del 30%, fino a un massimo di 10 soggetto e del 10% per ogni soggetto oltre i primi 10, fino a un massimo di 30."
Non rileva che l'avvocato abbia presentato più atti difensivi perché la ratio dell'art. 8 comma 1 del DM n. 55/2014 è di fare carico alla parte soccombente solo delle spese nella misura della più concentrata attività difensiva in relazione al numero di avvocati, nel rispetto del principio della non debenza delle spese superflue.
Scarica pdf Cassazione n. 35932/2022