Non c'è molestia e neppure biasimevole motivo come richiesto dall'art. 660 c.p. per integrare il reato nella condotta del padre che suona con insistenza a casa dell'ex per reclamare il proprio diritto di stare con la figlia

Non è biasimevole né molesta la condotta del padre

La Cassazione ribalta le decisioni dei giudici di merito e accogliendo il primo motivo di ricorso dell'imputato lo assolve.
Lo stesso, accusato in primo grado di molestie e lesioni in danno della ex moglie e del solo reato di molestie in secondo grado, non ha in realtà tenuto una condotta in grado di integrare il reato di molestia e disturbo alle persone di cui all'art. 660 c.p.
Il fatto di essersi recato a casa dell'ex moglie, aver suonato con insistenza il campanello e aver atteso fuori solo per vedere la figlia e portarla fuori con il suo ciclomotore non può essere considerato un biasimevole motivo o un'azione dettata da petulanza, ma solo un modo per far valere il suo diritto di fare il padre.
La sentenza della Corte di Appello, che ha ritenuto di non doversi procedere per il reato di lesioni, ma solo per quello di molestia o disturbo alle persone va quindi annullata senza rinvio perchè il fatto non sussiste.

Queste le conclusioni della Cassazione nella sentenza n. 47396/2022 (sotto allegata) che sul reato di cui all'art. 660 cp ha avuto modo di ribadire che: "in tema di molestia o disturbo alle persone (art. 660 c.p.), se, per un verso, deve ritenersi la configurabilità del reato anche quando l'agente esercita, o crede di esercitare, un proprio diritto, in modo tale, tuttavia, da rivelare l'esistenza di uno specifico malanimo che si traduce in un mero dispetto arrecato per biasimevole motivo, per altro verso deve escludersi che tale condizione possa essere ritenuta sussistente per il solo fatto che la condotta sia o possa apparire oggettivamente molesta (nel senso di fastidiosa o irritante) a chi la subisce, richiedendosi, invece, che tale sua caratteristica le venga impressa senza alcuna plausibile ragione strumentalmente ricollegabile all'effettivo esercizio del preteso diritto; ragione che può consistere anche nell'intento di rendere manifesta la propria volontà di avvalersi di quel diritto, a fronte di chi non intenda riconoscerlo".

Leggi anche Il reato di molestie

Scarica pdf Cassazione n. 47396/2022

Foto: 123rf.com
Altri articoli che potrebbero interessarti:
In evidenza oggi: