La legge 68/99 sul collocamento obbligatorio dei soggetti diversamente abili stabilisce la possibilità di stipulare convenzioni

Collocamento mirato: le quote di riserva

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Com'è noto la legge 68/99 sull'obbligatorietà delle assunzioni di soggetti diversamente abili stabilisce delle quote di riserva, come di seguito:

  • se l'azienda occupa oltre 50 dipendenti, la quota di riserva deve essere pari al 7% dei lavoratori occupati;
  • se si occupano da 36 a 50 dipendenti, la quota è pari a 2 lavoratori disabili;
  • da 15 a 35 dipendenti, la quotascende ad 1 lavoratore disabile.

Leggi anche Le categorie protette

Modalità di assunzione

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La legge prevede che i lavoratori potranno adempiere all'obbligo di assunzione mediante richiesta nominativa di avviamento agli uffici competenti o mediante la stipula delle convenzioni.

I datori di lavoro devono presentare agli uffici competenti la richiesta di assunzione entro sessanta giorni dal momento in cui sono obbligati all'assunzione dei lavoratori disabili.

Inoltre è stabilito che il datore di lavoro non può chiedere al disabile una prestazione non compatibile con le sue minorazioni

Convenzioni

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Sono previste alcune facilitazioni sia a vantaggio delle aziende, sia a vantaggio dei lavoratori diversamente abili al fine di favorirne l'inserimento lavorativo.

Infatti, gli uffici competenti possono stipulare con il datore di lavoro convenzioni aventi ad oggetto la determinazione di un programma mirante al conseguimento degli obiettivi occupazionali previsti dalla legge.

A tal fine, l'art 2 della Legge 68/99 stabilisce che "Nella convenzione sono stabiliti i tempi e le modalità delle assunzioni che il datore di lavoro si impegna ad effettuare. Tra le modalità che possono essere convenute vi sono anche la facoltà della scelta nominativa, lo svolgimento di tirocini con finalità formative o di orientamento, l'assunzione con contratto di lavoro a termine, lo svolgimento di periodi di prova più ampi di quelli previsti dal contratto collettivo, purché l'esito negativo della prova, qualora sia riferibile alla menomazione da cui è affetto il soggetto, non costituisca motivo di risoluzione del rapporto di lavoro".

Convenzioni di integrazione lavorativa

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In aggiunta gli uffici competenti possono stipulare con i datori di lavoro convenzioni di integrazione lavorativa per l'avviamento di disabili che presentino particolari caratteristiche e difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario.

Le convenzioni di integrazione lavorativa devono:

a) indicare dettagliatamente le mansioni attribuite al lavoratore disabile e le modalità del loro svolgimento;
b) prevedere le forme di sostegno, di consulenza e di tutoraggio da parte degli appositi servizi regionali o dei centri di orientamento professionale e degli organismi di cui all'articolo 18 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, al fine di favorire l'adattamento al lavoro del disabile;
c) prevedere verifiche periodiche sull'andamento del percorso formativo inerente la convenzione di integrazione lavorativa, da parte degli enti pubblici incaricati delle attività di sorveglianza e controllo.

Responsabile inserimento lavorativo per le persone con disabilità

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A fine di facilitare l'adempimento degli obblighi previsti dalla legge 68/99 sarebbe opportuno inserire nell'organico aziendale la figura del "Responsabile dell'inserimento lavorativo per le persone con disabilità" secondo le recenti linee guida in materia di collocamento mirato.

Avv. Edoardo Di Mauro

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Edoardo Di MauroEdoardo di Mauro - articoli
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Avvocato, si occupa di diritto amministrativo, penale, contratti, diritto dell'informatica ed internet.

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