Respinto il ricorso con cui si contesta il provvedimento del GIP che ha sostituito il difensore coindagato, con un altro. Il diritto di difesa non è effettivo senza distacco

L'avvocato coindagato non può garantire l'effettività della difesa

Non può esercitare la difesa e l'autodifesa l'avvocato che viene coindagato nello stesso procedimento penale dell'assistito. Corretta quindi la decisione del Gip che ha sostituito il difensore d'ufficio che si è trovato in questa situazione di incompatibilità con un altro.

Nessuna violazione o eccesso di potere, ma solo la volontà di garantire l'effettività della difesa, diritto irrinunciabile in uno Stato di diritto. Questa la decisione della Cassazione nella sentenza n. 48337/2022 (sotto allegata).

La vicenda infatti ha avuto inizio perché il GIP, accogliendo la richiesta del Pm, sostituisce un difensore d'ufficio che nel procedimento è risultata coindagata e difensore di fiducia dell'imputato e come tale quindi incompatibile.

Il ricorrente in Cassazione lamenta la violazione di diverse norme della CEDU perché il Gip ha assunto una decisione inaudita altera parte senza contraddittorio e in assenza di una revoca o rinuncia al mandato, nella fase peraltro conclusiva delle indagini preliminari.

Per gli Ermellini tuttavia il ricorso presentato è inammissibile visto che non è stata contestata la circostanza che il ricorrente e il difensore di fiducia sono stati coindagati nello stesso procedimento. Indubbia inoltre la conoscenza della incompatibilità della difesa derivante dalla suddetta situazione processuale.

Pacifico che nel processo penale il difensore imputato non possa autodifendersi, mancando al riguardo una norma che lo autorizzi in tal senso.

Come emerge dalla decisione impugnata inoltre, un avvocato che è anche soggetto indagato non può esercitare la difesa con il necessario distacco che tale attività richiede.

Scarica pdf Cassazione n. 48337/2022

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