Non punibilità per particolare tenuità del fatto
Per la Cassazione non può essere applicata la non punibilità per la particolare tenuità del fatto al soggetto che ha rimosso la spazzola del tergicristalli da un'auto altrui, se la macchina era esposta alla pubblica fede su una via pubblica.
Questo l'interessante chiarimento contenuto nella sentenza della Cassazione n. 48878/2022 (sotto allegata).
Ripercorriamo in breve la vicenda.
Riformando la sentenza di primo grado la Corte di Appello riqualifica la rottura del tergicristalli di un auto parcheggiata sulla pubblica via come reato di danneggiamento riconoscendo la non punibilità per particolare tenuità del fatto.
Il Procuratore generale però ricorre la decisione in Cassazione contestando in particolare la non punibilità per la particolare tenuità del fatto, che nel caso di specie deve ritenersi esclusa.
Ricorso che gli Ermellini accolgono perché in effetti non sono chiare le ragioni per le quali dal furto aggravato si è passati al reato di danneggiamento affermato dalla Corte di appello che ha fatto leva, ai fini della diversa qualifica della condotta, sulla rottura della spazzola.
Per la Cassazione l'imputato deve essere ritenuto responsabile di furto aggravato dalla esposizione della cosa alla pubblica fede, visto che l'auto altrui era parcheggiata su una via pubblica.
Esclusa quindi la tenuità del fatto perché la pena prevista per reato di specie è pari ad anni 7, ben superiore al limite dei 5 anni previsto dall'art. 131 bis c.p. nonostante il bilanciamento dell'aggravante art. 625 comma 1 n. 7 con la circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4.
Scarica pdf Cassazione n. 48878/2022• Foto: 123rf.com