La Cassazione fa chiarezza sulla residenza abituale di un minore in un procedimento di sottrazione internazionale

Sottrazione internazionale di minore: la Cassazione sulla residenza abituale

Interessantissima pronuncia della Corte di Cassazione che, con la sentenza n. 32194/2022 (sotto allegata), ha specificato che la sola nascita in uno Stato ed il permanervi per qualche mese non sono criteri determinanti da valutare ai fini dell'individuazione della residenza abituale di un minore, nell'ambito di un procedimento di sottrazione internazionale interno all'Unione europea. Ciò che rileva è l'individuazione del vero centro di interessi del minore.

La vicenda

Il Tribunale per i Minorenni di Sassari, innanzi al quale il padre aveva attivato un procedimento per sottrazione internazionale dei minori ai sensi della Convenzione dell'Aja del 25 ottobre 1980, con decreto del 1° giugno 2022, aveva deciso che il minore sottratto in Spagna doveva farvi immediatamente ritorno, in base ai seguenti elementi:

  • il minore era stato portato in Italia dalla madre in disaccordo col padre;
  • visto l'art. 3 della Convenzione dell'Aja, la residenza abituale del minore doveva ritenersi radicata in Spagna. Ciò in quanto il bambino era nato a Cordoba ed era ivi restato per alcuni mesi. Vi era un reale esercizio dell'affidamento congiunto atteso che il padre, anche se aveva cessato di convivere con la madre, aveva continuato a vedere il figlio;
  • non erano ipotizzabili rischi per il minore in caso di ritorno in Spagna, anche ai sensi dell'art. 13 lett. b) della suddetta Convenzione.

La madre ha proposto ricorso in Cassazione fondato su tre motivi.

Contano l'ambiente sociale e familiare e l'integrazione della madre

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso affermando che "ai fini dell'individuazione della residenza abituale del minore occorre fare riferimento all'ambiente sociale e familiare e alla cerchia delle persone da cui lo stesso minore dipende e che egli necessariamente condivide".

Dirimenti per gli Ermellini sono innanzitutto "la regolarità, le condizioni e i motivi del pregresso soggiorno della genitrice nel territorio del primo Stato membro" e poi anche "le relazioni familiari e sociali effettivamente intrattenute da quest'ultima e dal minore, con essa convivente, nel medesimo Stato membro".

Dunque il Tribunale di Minorenni di Sassari aveva considerato i soli dati relativi al luogo di nascita ed ai contatti regolari che c'erano stati nei pochi mesi trascorsi in Spagna anche con l'altro genitore, trascurando invece elementi di maggiore pregnanza quali la regolarità della vita del minore ed il tempo trascorso in Italia sino al momento in cui è stato adito il Tribunale.

Dunque, determinante che la madre e il minore fossero già in modo stabile in Italia e che le condizioni di vita e le modalità di tale soggiorno palesassero una "apprezzabile integrazione del genitore in questione in un ambiente sociale, perciò condiviso con il minore".

La Corte ha affermato inoltre anche l'importanza del fattore età (neonatale) nell'ambito della corretta individuazione della residenza abituale.

Scarica pdf Cass. n. 32194/2022

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