Revocazione sentenza tributaria di secondo grado
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Con la sentenza n. 1647/2022 depositata in data 27-12-2022 (sotto allegata), la Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Toscana, Sezione 2, ha accolto il ricorso per revocazione di sentenza tributaria di secondo grado che aveva accolto l'appello della contribuente, senza tenere conto che - già alcuni giorni prima che venisse discusso il giudizio di appello - fosse intervenuto il passaggio in giudicato di precedente sentenza che, relativamente ad altre annualità dei medesimi tributi, aveva deciso in senso favorevole alla società di riscossione.
La corte ha, quindi, riconosciuto la ricorrenza del motivo di revocazione in base al combinato disposto degli artt. 64 D.Lgs. 546/92 e 395, numero 5) c.p.c.
I principi della Cassazione
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Due le notazioni:
- La Corte di Legittimità ha in precedenza affermato i seguenti principi: "Nel caso in cui il giudicato esterno si sia formato nel corso del giudizio di secondo grado e la sua esistenza non sia stata ritualmente dedotta nel corso dello stesso dalla parte interessata (nella specie la relativa documentazione era stata prodotta unitamente alla comparsa conclusionale depositata dopo l'udienza di precisazione delle conclusioni), la sentenza di appello che si sia pronunciata in difformità da tale giudicato è impugnabile con ricorso per revocazione e non con quello per cassazione" (Cassazione civile, sez. III, 27/01/2012, n. 1189). "In tema di impugnazioni, avverso la sentenza d'appello che non tenga conto del giudicato formale intervenuto prima del suo deposito, a differenza di quanto avviene nell'ipotesi di giudicato sopravvenuto rispetto a tale momento, deve essere proposta revocazione ex art. 395 n. 5 c.p.c., e non ricorso per cassazione, in quanto l'esaurimento della fase di merito si ha solo con il deposito della decisione di secondo grado, sicché nel corso del giudizio di gravame il giudicato esterno può essere dedotto con la produzione della sentenza munita di attestato di definitività, anche mediante un'apposita istanza che consenta la rimessione della causa sul ruolo" (Cassazione civile, sez. trib., 23/05/2019, n. 13987).
Imposta IMU/ICI
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- Nel caso in esame, trattandosi di IMU/ICI, si verteva in tema di imposta che ha presupposti fissi e ripetitivi per ogni anno d'imposta, non sussistendo elementi variabili d'imposta tra le varie annualità. Invero, come ribadito più volte dalla giurisprudenza di legittimità, "nel processo tributario, l'effetto vincolante del giudicato esterno in relazione alle imposte periodiche concerne i fatti integranti elementi costitutivi della fattispecie che, estendendosi ad una pluralità di annualità, abbiano carattere stabile o tendenzialmente permanente mentre non riguarda gli elementi variabili, destinati a modificarsi nel tempo" (Vedi Cass. n. 25516 del 2019), e quindi "in relazione alle imposte periodiche, è limitato ai soli casi in cui vengano in esame fatti che, per legge, hanno efficacia permanente o pluriennale, producendo effetti per un arco di tempo che comprende più periodi di imposta, o nei quali l'accertamento concerne la qualificazione di un rapporto ad esecuzione prolungata" (vedi Cass. n. 31084 del 2019). In definitiva, posto che ogni tributo periodico è costituito da elementi stabili ed elementi variabili, solo con riferimento agli elementi stabili il giudicato può esprimere portata vincolante esterna (Cfr. Cass. n. 1300 del 2018; Cass. n. 18923 del 2011).
Avv. Paolo Calabretta
Scarica pdf sentenza n. 1647/2022• Foto: 123rf.com