Reato di omicidio per il medico che, arrogandosi il diritto di decidere chi deve morire o sopravvivere somministra a pazienti in fase terminale trattamenti eutanasici senza che questi o chi per loro lo abbiano chiesto

Omicidio volontario per il medico

Condanna del medico per l'omicidio volontario di diversi pazienti terminali a cui, senza chiedere il consenso, somministrava cure palliative. Lo ha stabilito la Cassazione, rigettando il ricorso dell'imputato con la sentenza n. 48944/2022 (sotto allegata).

Già la Corte d'Assise aveva condannato il medico di pronto soccorso per diversi omicidi. Lo stesso aveva cagionato volontariamente la morte di diversi pazienti ricoverati in gravi condizioni somministrando loro trattamenti sanitari eutanasici non richiesti.

La Cassazione ricorda che, anche se i fatti sono anteriori all'entrata in vigore della legge n. 219/2017 sul consenso informato e disposizioni anticipate di trattamento, la trasparenza del procedimento degli interventi di medicina palliativa era comunque già imposta dalla legge n. 38/2010, mentre per quanto riguarda la regola del consenso informato essa è alla base di ogni trattamento terapeutico.

"Il paziente ha il diritto di conoscere tutti i dati e gli elementi disponibili sulla propria salute sulla propria malattia e deve avere la possibilità di scegliere, in modo libero e consapevole, se sottoporsi a una determinata terapia un determinato esame diagnostico. Tale consenso (espresso dall'interessato da chi, se del caso, legittimamente lo rappresenta) costituisce il fondamento della liceità dell'attività sanitaria. Il fine della richiesta di consenso informato è esattamente quello di promuovere l'autonomia e libertà di scelta dell'individuo nell'ambito delle decisioni mediche che riguardano la sua persona."

Nessuna anamnesi finalizzata alla rilevazione dell'eventuale dolore, nel caso di specie, è stata eseguita, come emerge dall'analisi delle cartelle cliniche. L'imputato si è quindi arrogato il diritto di attuare nei confronti dei pazienti pratiche di tipo terapeutico non convenzionale in modo del tutto arbitrario, non per soddisfare una richiesta del paziente stremato dalla sofferenza, ma al solo fine di obbedire a proprie convinzioni su chi in quel momento, meritava o meno di vivere.

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