Atto con il quale i discendenti ed il coniuge, che accettano l'eredità, conferiscono nell'asse ereditario quanto ricevuto in donazione

Cos'è la collazione ereditaria

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La collazione ereditaria è l'atto con il quale i discendenti ed il coniuge, che accettano l'eredità, conferiscono nell'asse ereditario quanto ricevuto in donazione.
E' un istituto previsto per evitare una difformità di trattamento tra coeredi, considerando il fatto che le eventuali donazioni effettuate in vita dal de cuius possano rappresentare un'anticipazione sull'eredità.

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L'obbligo di collazione nasce come effetto automatico dell'apertura della successione, a meno che nello stesso atto di donazione il donatario non ne sia stato dispensato.

Oggetto della collazione

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Oggetto della collazione sono le donazioni, sia dirette che indirette (anche quelle di modico valore e quelle remuneratorie).
Sono oggetto di collazione le donazioni indirette, le reali traslative (trasferimento del diritto di proprietà
o di altro diritto reale di godimento già esistente nel patrimonio del donante), le donazioni reali costitutive (costituzione di un diritto reale nuovo), le donazioni liberatorie (liberazione del donatario da un'obbligazione).
L'articolo 742, II comma, del codice civile sancisce che non sono soggette a collazione le spese di mantenimento e di istruzione, salvo che non siano palesemente eccessive e sproporzionate.
L'acquisto, da parte del discendente o del coniuge, di beni con denaro gratuitamente fornito dal de cuius, è considerato donazione indiretta e, la collazione in questo caso, ha ad oggetto il bene e non il denaro impiegato per l'acquisto.
Attraverso la dispensa dalla collazione, il donante esonera il donatario dall'obbligo di conferire ai coeredi ciò che abbia ricevuto dal defunto per donazione, vale a dire l'operazione consistente nel conferimento di quanto ricevuto a titolo di liberalità in un'unica massa al fine della distribuzione dell'attivo. La dispensa può essere inserita in un testamento, oppure consistere in una dichiarazione annessa alla donazione.

Per la validità della dispensa, non é necessaria l'accettazione del donatario.

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Divisione e collazione

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Domanda di divisione e collazione, sono sempre strettamente connesse, la domanda di collazione finalizzata a ricostituire l'asse ereditario é sempre in funzione di una divisione dell'asse.
La collazione ereditaria, così come è prevista dalla legge, è preordinata alla formazione della massa ereditaria da dividere in modo tale che venga garantita parità di trattamento tra i coeredi e non venga alterato il rapporto tra il valore delle quote.

Quando sorge l'obbligo di collazione

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L'obbligo di collazione sorge automaticamente al momento dell'apertura della successione, a prescindere da un'espressa domanda dei condividenti e si realizza per i mobili, mediante imputazione e, per il denaro, mediante il prelievo di una minor quantità di denaro che si trova nell'eredità da parte del soggetto tenuto al conferimento; nel caso di insufficienza delle somme, mediante il prelevamento da parte degli altri coeredi, di beni mobili o immobili ereditari, in proporzione delle quote rispettive.

Collazione per imputazione o in natura

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In particolare, con riferimento ai beni immobili, la collazione ha luogo per imputazione o in natura, a scelta di chi deve conferire, salvo che l'immobile donato non sia stato ipotecato o venduto, in questo caso si procede per imputazione. A tal riguardo, la Suprema Corte ha precisato che il conferimento per imputazione è la forma tipica in cui si attua la collazione, mentre il conferimento in natura, rappresenta una modalità sussidiaria, ammissibile solo per i beni immobili e che può aver luogo esclusivamente in base ad un'opzione riservata al donatario, su cui non possono influire né la scelta del donante né gli altri coeredi, essendo consentita nell'esclusivo interesse di chi è tenuto al conferimento.

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In presenza di una donazione fatta in vita ad uno dei coeredi l'apertura della successione non determina l'automatica risoluzione dell'atto di liberalità, in quanto le donazioni mobiliari comportano a carico del donatario solo l'imputazione del loro valore, per il denaro il conferimento avviene attraverso i prelievi mentre, riguardo agli immobili, il donatario conserva il potere di disporre della res donata, potendo venderla anche dopo l'apertura della successione, nel qual caso la collazione ha luogo per imputazione.
Quindi, solo qualora il donante opti per il conferimento in natura, la donazione va annullata poiché, in tal caso, il bene donato rientra nella comunione ereditaria, che quindi viene incrementata, ed il beneficiario perde la titolarità di quanto conferito, effetto che non si determina nella collazione per imputazione, in cui il bene resta in proprietà del donatario in forza della donazione ricevuta, salvo l'obbligo di versare alla massa l'equivalente pecuniario.
In definitiva, l'apertura della successione determina automaticamente l'obbligo di collazione, la quale, in mancanza di una diversa scelta del donante, si attua per imputazione; solo la scelta del coerede per il conferimento in natura impedisce l'imputazione del valore e fa rientrare l'immobile donato nella comunione ereditaria, non potendo tale effetto, esser ottenuto per ordine del giudice d'ufficio.

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