Per il tribunale di Parma scatta la condanna del genitore o coniuge in caso di versamento parziale dell'assegno di mantenimento il quale non è compensabile

Si può compensare il mantenimento con crediti verso il coniuge?

Per il Tribunale di Parma, il coniuge o compagno che compensa l'assegno di mantenimento è soggetto a condanna da parte del giudice ed è soggetto ad azione esecutiva con precetto per la somma non versata anche parzialmente.
La giurisprudenza è concorde nel ritenere che l'assegno di mantenimento sia per il coniuge che per i figli debba essere versato sempre interamente.
Non può essere ridotto autonomamente, cioè senza un provvedimento del Giudice per nuovi elementi emersi dopo la decisione.
La sua natura alimentare impedisce la compensazione con qualunque altro credito o spesa straordinaria che segue un percorso autonomo anche rispetto al recupero in caso di omesso o parziale versamento.
Il Tribunale di Parma nel provvedimento n. 713/2022 (sotto allegato) statuisce che il mantenimento dei figli ha carattere alimentare e pertanto non può essere compensato.

Perché non posso compensare l'assegno?

Nel caso in esame della decisione, il coniuge si oppone al precetto notificato dalla già moglie per omesso versamento dell'assegno di mantenimento eccependo che le spese straordinarie sostenute come credito dalla stessa non fossero state preventivamente concordate.

Il Tribunale nel decidere specificamente sulla questione della compensazione delle spese per il mantenimento della figli precisa e ricorda che per costante giurisprudenza di legittimità "Il carattere sostanzialmente alimentare dell'assegno di mantenimento a beneficio dei figli, in regime di separazione, comporta la non operatività della compensazione del suo importo con altri crediti".

Scarica pdf Tribunale Parma n. 713/2022

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