Non rileva il luogo per l'integrazione del reato di abbandono di animali
Per la Cassazione, che decide con la sentenza n. 49471/2022 (sotto allegata), il reato di abbandono di animali si compie anche quando sei cuccioli meticci vengono abbandonati davanti a un canile. Non è sicuro che la struttura se ne possa prendere cura, infatti non rileva il luogo dell'abbandono se dalla condotta si desume il disinteresse verso gli animali, soprattuto se cuccioli e come tali bisognosi di cure e affetto.
La vicenda processuale suddetta ha inizio quando il Tribunale condanna l'imputato perché responsabile del reato di abbandono di animali di cui all'art. 727 c.p. Lo stesso ha infatti abbandonato sei cuccioli meticci davanti al canile.
Contro la decisione l'imputato ricorre contestando l'addebito visto che i cani sono stati lasciati in un luogo deputato a prendersene cura.
Per la Cassazione è indubbio che la condotta dell'imputato integri il reato di abbandono. Non rileva il luogo dell'abbandono. Il reato si configura anche quando la condotta viene a realizzarsi di fronte a un canile perché un cucciolo di cane è comunque bisognoso di affetto e cure e quando è lasciato da solo viene a trovarsi in una condizione in grado di metterne a repentaglio la sopravvivenza.
Situazione tra l'altro che si realizza anche quando un addetto del canile rifiuti di prendere in consegna l'animale. Non è infatti sicuro che la struttura possa accogliere dei nuovi arrivati. Integrato quindi anche l'elemento soggettivo del reato stante la coscienza e la volontà della condotta di abbandono, che rivela l'indifferenza di chi convive con gli animali, nei loro confronti.
Scarica pdf Cassazione n. 49471/2022