Il figlio che ha subito un trauma a causa della separazione dei propri genitori e che per tale motivo si è trovato a dover abbandonare gli studi e a rimediare un lavoro diverso da quello conforme alle proprie aspirazioni, ha diritto ad essere mantenuto da mamma e papà di essere anche se maggiorenne.
E' quanto deciso dalla Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione (Sentenza n. 12457/2007) che ha confermato quanto precedentemente deciso dai Giudici di merito i quali avevano riconosciuto il diritto al mantenimento rilevando che il figlio aveva "abbandonato gli studi in cui aveva mostrato difficoltà per il disagio prodottogli dalla separazione, assai conflittuale, dei genitori".
Il ragazzo, infatti, aveva subito un forte trauma che aveva determinato "sofferenze psicologiche per le quali aveva dovuto ricorrere al sostegno di psicoterapeuti".
Inutilmente il padre si è rivolto alla Cassazione chiedendo di essere dispensato dal mantenimento, giacché la Corte ha sottolineato che il ragazzo benché maggiorenne "tuttora dipendente non per sua colpa dai genitori", ai fini del mantenimento, deve essere equiparato a un "figlio minore". I Giudici infine hanno sottolineato che tale circostanza "impone di ravvisare la protrazione dell'obbligo di mantenimento, oltre che di educazione e di istruzione, fino al momento in cui il figlio stesso abbia raggiunto una propria indipendenza economica, ovvero versi in colpa per non essersi messo in condizione di conseguire un titolo di studio o di procurarsi un reddito mediante l'esercizio di un'idonea attività lavorativa, o per avere ingiustificatamente rifiutato detta attività".
Su questo argomento vedi anche:
- la sezione sulla mediazione familiare
- le guide legali
E' quanto deciso dalla Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione (Sentenza n. 12457/2007) che ha confermato quanto precedentemente deciso dai Giudici di merito i quali avevano riconosciuto il diritto al mantenimento rilevando che il figlio aveva "abbandonato gli studi in cui aveva mostrato difficoltà per il disagio prodottogli dalla separazione, assai conflittuale, dei genitori".
Il ragazzo, infatti, aveva subito un forte trauma che aveva determinato "sofferenze psicologiche per le quali aveva dovuto ricorrere al sostegno di psicoterapeuti".
Inutilmente il padre si è rivolto alla Cassazione chiedendo di essere dispensato dal mantenimento, giacché la Corte ha sottolineato che il ragazzo benché maggiorenne "tuttora dipendente non per sua colpa dai genitori", ai fini del mantenimento, deve essere equiparato a un "figlio minore". I Giudici infine hanno sottolineato che tale circostanza "impone di ravvisare la protrazione dell'obbligo di mantenimento, oltre che di educazione e di istruzione, fino al momento in cui il figlio stesso abbia raggiunto una propria indipendenza economica, ovvero versi in colpa per non essersi messo in condizione di conseguire un titolo di studio o di procurarsi un reddito mediante l'esercizio di un'idonea attività lavorativa, o per avere ingiustificatamente rifiutato detta attività".
Su questo argomento vedi anche:
- la sezione sulla mediazione familiare
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