Non si può concedere la non punibilità per tenuità del fatto all'ottantenne molesto che con condotte abituali perché reiterate nel tempo pedina e molesta il vicino di casa

Reato di molestia

Per la Cassazione non è possibile riconoscere all'imputato la causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis c.p. per tenuità del fatto, se le condotte moleste ai danni del vicino sono abituali perché reiterate.

Con la sentenza n. 49269/2022 (sotto allegata) gli Ermellini nel rigettare il ricorso dell'imputato, confermano in sostanza la decisione assunta dal Tribunale che aveva concluso per la condanna dell'imputato alla pena di 200 euro di ammenda per il reato di molestia o disturbo alle persone contemplato dall'art. 660 c.p., che punisce chi, in un luogo pubblico o aperto al pubblico per petulanza o altro biasimevole motivo molesta o disturba qualcuno.

Nel condannare l'imputato il Giudicante aveva del resto considerato come provato il comportamento molesto dell'ottantenne ai danni del vicino di casa. Pedinamenti, fotografie, occhiate e borbottii quando lo incontrava per strada integrano senza dubbio condotte moleste. Tutto perché la persona offesa getta per strada mozziconi di sigaretta e cenere e sbatte gli abiti sul balcone.

Leggi anche:

Scarica pdf Cassazione n. 49269/2022

Foto: 123rf.com
Altri articoli che potrebbero interessarti:
In evidenza oggi: