La Cassazione ricorda che il praticante avvocato non può patrocinare in sede di appello davanti al Tribunale, tale attività è consentita solo in sostituzione e sotto la responsabilità del dominus

Nullità dell'appello per difetto ius postulandi

In accoglimento del ricorso presentato dall'avvocato di controparte la Cassazione con l'ordinanza n. 224/2023 (sotto allegata) dichiara nullo il giudizio di appello relativo a una causa intrapreso da una donna che, in seguito alla caduta da una sedia presente in un locale del Comune per assistere ad uno spettacolo organizzato dall'ente, aveva ceduto facendola cadere a terra.

La domanda risarcitoria della malcapitata veniva accolta in primo grado, ma respinta in sede di appello.

A rilevare però, ai fini della dichiarazione di nullità del processo, è il fatto che il legale che aveva difeso il Comune fosse privo dello ius postulandi.

La praticante infatti, pur avendo superato l'esame di abilitazione, non aveva ancora completato, nel momento in cui aveva proposto l'appello (28.02.2014), la procedura per l'iscrizione all'albo, perfezionatasi solo successivamente.

La Cassazione ricorda sulla questione che "il praticante avvocato non è legittimato ad esercitare il patrocinio davanti al tribunale in sede di appello neppure a seguito dell'entrata in vigore della I. n. 247 del 2012 che, all'art. 41, comma 12, ne ammette l'attività difensiva solo in sostituzione e sotto la responsabilità del 'dominus' avvocato".

Scarica pdf Cassazione n. 224/2023

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