Screenshot valore di prova
Con la sentenza numero 1358 depositata il 16 gennaio 2023 dalla V sezione penale (sotto allegata), la Cassazione ha confermato la condanna di un uomo per il reato di violenza privata posto in essere nei confronti di una donna. I due avevano registrato video e chiamate hot, ritraenti la ragazza a seno nudo. Al diniego di quest'ultima di effettuarne altre, l'uomo ha iniziato a minacciarla e ricattarla, scrivendole che se lei non avesse acconsentito lui avrebbe diffuso in rete le foto e i filmati girati consensualmente in precedenza. Ragione per cui la donna ha inizialmente ceduto al ricatto, per poi sporgere denuncia allegando gli screenshot dei messaggi minatori.
I giudici hanno ritenuto meritevole di accoglimento le osservazioni della pubblica accusa e della parte offesa, in quanto, qualora la ragazza non si fosse sottoposta ad una nuova videochiamata hard, l'uomo l'avrebbe minacciata, ricattata e intimidita di diffondere le precedenti immagini. Di nessuna rilevanza il fatto che l'imputato non abbia poi proceduto nei suoi intenti.
Per i giudici, infatti, è stato sufficiente che egli abbia raggiunto il suo obiettivo, giacché il reato ex articolo 610 c.p. si consuma nel momento in cui la vittima tiene la condotta alla quale risulta costretta dalla minaccia o dalla violenza altrui.
Alla donna è stato sufficiente produrre gli screenshot delle conversazioni intercorse con l'uomo. I messaggi incriminati provengono dal profilo Facebook di quest'ultimo. Allo stesso modo non ha alcuna rilevanza che la donna abbia poi tentato di contattare nuovamente l'uomo, tanto era attratta da lui, nel tentativo di salvare il loro rapporto.
Scarica pdf Cass. n. 1358/2023