Commette reato il padre che non mantiene la figlia
Nella sentenza n. 1610/2023 (sotto allegata) la Cassazione ribadisce che il padre separato deve contribuire al mantenimento dei figli, se non lo fa è responsabile del reato di cui all'art. 570 bis c.p.
Non è esonerato da tale obbligo se alla figlia provvede la madre con l'aiuto dei suoi familiari, se lo stesso fa lavori saltuari, tantomeno se non si attiva nel cercare un'occupazione. L'impossibilità di adempiere all'obbligo di mantenimento giustifica la condotta del padre solo se è assoluta, oggettiva, incolpevole e persistente. Tutte caratteristiche che però non vengono riscontrate nel caso di specie. Vediamo le ragioni della decisione.
In sede di appello un padre viene condannato per la violazione degli obblighi di assistenza familiare nei confronti della figlia alla pena della reclusione per la durata di sei mesi e al risarcimento dei danni derivati alla parte civile, a cui si aggiunge la condanna al pagamento di una provvisionale di 8.000 euro.
Il difensore dell'imputato, nel ricorrere in Cassazione, evidenzia come la stessa parte civile abbia dimostrato di essere a conoscenza dello stato di indigenza dell'uomo, visto che lo stesso è senza un'occupazione, ad eccezione di qualche lavoro saltuario, non riesce a trovare un impiego nonostante le ricerche, si reca alla mensa dei poveri, ha dormito da amici o nel dormitorio e i piccoli aiuti in denaro elargiti dal parroco sono stati utilizzati per le necessità della figlia.
Viene quindi contestata la provvisionale perché il giudice ha dimostrato di non aver tenuto conto minimamente delle piccole elargizioni in denaro che lo stesso ha effettuato in favore della parte civile.
Per la Cassazione però il ricorso è inammissibile, in quanto in sede di appello è emerso che l'imputato, dopo la separazione, ha effettuato un solo bonifico di 100 euro in favore della figlia minore e ha, nel tempo, fatto solo piccoli e occasionali regali alla stessa.
La moglie ha dovuto fare ricorso all'aiuto della madre e della sorella per fronteggiare i bisogni della figlia, per cui nel decidere la Corte di Appello non ha fatto che uniformarsi alla giurisprudenza di legittimità, per la quale "in materia di violazione degli obblighi di assistenza familiare
, la minore età dei discendenti, destinatari dei mezzi di sussistenza, rappresenta 'in re ipsa' una condizione soggettiva dello stato di bisogno, che obbliga i genitori a contribuire al loro mantenimento, assicurando i predetti mezzi di sussistenza; ne deriva che il reato di cui all'art. 570, comma secondo, cod. pen., sussiste anche quando uno dei genitori ometta la prestazione dei mezzi di sussistenza in favore dei figli minori o inabili, ed al mantenimento della prole provveda in via sussidiaria l'altro genitore".Ricorda poi che l'impossibilità di fare fronte al mantenimento, in relazione al reato contestato, deve essere oggettiva, persistente, incolpevole e assoluta, condizione però, che nel caso di specie, non è stata dimostrata.
La Corte d'appello ha dato correttamente rilievo al fatto che, in occasione degli introiti percepiti per lo svolgimento di lavori occasionali come giardiniere o decoratore nulla ha comunque versato per la figlia minore, che quando è stato licenziato nel 2015 ha iniziato a cercare lavoro più attivamente solo in prossimità dell'udienza del 2018 e inoltre che la perdita del lavoro è comunque riconducibile a una sua scelta.
Scarica pdf Cassazione n. 1610/2023• Foto: 123rf.com