Confermata la sospensione dalla professione per la durata di un anno per l'avvocato che non paga le spese di lite, se chiede la cassazione della decisione del Consiglio di disciplina e non di quella del CNF

Sospensione per l'avvocato che non paga le spese di lite

La Cassazione con la sentenza n. 1249/2023 (sotto allegata) conferma la condanna dell'avvocato alla sanzione disciplinare della sospensione dalla professione per un anno per il mancato versamento delle spese di lite, per un errore di impugnazione derivante da una relazione errata in cui lo stesso ha posto la decisione del CNF con quella del Consiglio distrettuale di disciplina. Vediamo perché.

Un avvocato viene sanzionato dal Consiglio distrettuale di disciplina con la sospensione per un anno dalla professione per il perdurante omesso pagamento delle spese di lite a cui era stato condannato nei confronti di una s.p.a in un giudizio che lo stesso aveva proposto. A giustificazione della sua condotta l'avvocato adduce difficoltà economiche conseguenti all'impossibilità di lavorare per problemi di salute comportanti inabilitazione assoluta, ma senza risultati.

La decisione viene quindi impugnata dal legale davanti al CNF che però, per motivi legati alla procura speciale, conferma la decisione disciplinare impugnata.

Ragione per la quale il professionista tenta l'ultima strada in Cassazione, che però dichiara il ricorso inammissibile. Il ricorrente ha chiesto erroneamente la cassazione della sentenza del Consiglio distrettuale di disciplina, mentre l'annullamento della sentenza del CNF è stata richiesta solo in via derivata, in quanto atto considerato consequenziale e successivo.

Il ricorrente pone così erroneamente la consecuzione delle due decisioni in una relazione che non è di impugnazione della decisione del CNF sostitutiva della precedente, ma di "caducazione dell'atto successivo per derivazione e consequenzialità logico-giuridica dall'annullamento dell'atto prodromico. Il che innesta nell'ambito del plesso impugnatorio giurisdizionale (le cui regole sono applicabili al procedimento disciplinare a carico degli avvocati: Cass. SS UU n. 412/20 ed altre) una dinamica tipica ed esclusiva del diverso contesto della concatenazione degli effetti degli atti e provvedimenti amministrativi".

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