Non può essere sospeso dal pubblico servizio l'operatore ecologico
La Cassazione nella sentenza n. 1957/2023 (sotto allegata) precisa che non possono essere accusati del reato di peculato e quindi essere sottoposti alla misura interdittiva della sospensione dal pubblico servizio coloro che svolgono attività meramente esecutive come gli operatori ecologici, che si occupano della raccolta dei rifiuti, perché l'attività è estranea a quella più propriamente amministrativa. Vediamo il perchè della decisione.
Il Tribunale sostituisce la misura cautelare degli arresti domiciliari nella misura interdittiva della sospensione dall'esercizio del pubblico servizio, confermando le conclusioni sulla sussistenza di gravi indizi di colpevolezza e sul rischio di recidiva per essersi appropriato, in qualità di incaricato di pubblico servizio e in concorso con il padre, due volte alla settimana, nel corso di 5 mesi, di 800 litri di gasolio, prelevati con una pompa dal serbatoio del mezzo impiegato per la raccolta dei rifiuti. Mezzo che è stato rinvenuto nei pressi dell'abitazione dei due responsabili, così come alcuni bidoni pieni di gasolio e alcuni vuoti.
La decisione viene impugnata in Cassazione dal difensore, il quale rileva che la decisione oggetto di impugnazione ha omesso di fornire motivazioni adeguate sulla qualificazione dell'indagato come incaricato di un pubblico servizio visto che è stato ritenuto responsabile del reato contemplato dagli artt. 314 (peculato) in relazione all'art. 358 c.p (che fornisce la nozione di persona incaricata di pubblico servizio) "in ragione della posizione dallo stesso rivestita all'interno della società (…) concessionaria del servizio pubblico comunale della raccolta dei rifiuti."
Motivo che la Cassazione ritiene fondato e accoglie in quanto i due soggetti indagati, nel caso di specie, sono stati erroneamente qualificati come incaricati di pubblico servizio, solo per il fatto di essere alle dipendenze di una società concessionaria del servizio pubblico di raccolta di rifiuti solidi urbani.
Nella motivazione la Cassazione ricorda di aver già puntualizzato in una precedente decisione che "non sono incaricati di pubblico servizio coloro che svolgono un'attività meramente materiale o esecutiva, che resta estranea all'attività propriamente amministrativa, qual è quella svolta dagli operatori ecologici in senso stretto."
La errata qualifica soggettiva necessaria per configurare i reati contestati di peculato e di tentato peculato fa concludere alla Cassazione che non si può applicare la misura della sospensione dall'esercizio di un pubblico servizio.
Scarica pdf Cassazione n. 1957/2023