- Sospensione del procedimento con messa alla prova
- Proposta di MAP nella fase processuale
- Il nuovo art. 464-ter.1 c.p.p.
- Disposizioni transitorie in materia di messa alla prova
Sospensione del procedimento con messa alla prova
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La riforma Cartabia ha inteso modificare la disciplina della sospensione del procedimento con messa alla prova al fine di estendere i limiti applicativi e favorire l'impulso del pubblico ministero, in coerenza con una delle linee portanti delle logiche deflattive del dibattimento.
La sospensione del procedimento con messa alla prova (c.d. MAP), è un istituto bifasico, di rilievo sostanziale, come causa di estinzione del reato, ex art. 168-bis ss. c.p., sia processuale, come rito speciale ex art. 464-bis c.p.p.
Con la messa alla prova è consentito all'imputato, nel caso si proceda per reati puniti entro un certo limite edittale ex art. 168-bis c.p., la facoltà di chiedere di essere sottoposto ad un periodo di "prova", con contestuale sospensione del procedimento, il cui esito positivo è causa di estinzione del reato.
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La necessità di incentivare la MAP è stata anche dettata per perseguire i principi special-preventivi, atteso che grazie alla probation l'imputato evita gli effetti desocializzanti che si andrebbero inevitabilmente a produrre qualora venisse condannato ad una pena detentiva breve.
La nuova normativa ha ampliato il limite edittale di cui all'art. 168-bis c.p., estendendo la messa alla prova ai reati puniti nel massimo fino a 6 anni.
L'aspetto di novità si collega non tanto ad un indiscriminato innalzamento del tetto massimo di pena per accedere alla MAP (fino a sei anni), ma all'individuazione di ulteriori e specifici reati, puniti con pena massima non superiore a sei anni, che si prestino particolarmente alla risocializzazione.
Ed infatti, come evidenziato dalla relazione illustrativa alla riforma (pag. 309), l'estensione viene operata in modo nominativo, e quindi selettivo, attraverso il richiamo ai reati individuati dal legislatore della riforma come passibili di citazione diretta (si veda la nuova formulazione dell'art. 550 c.p.p.). Solo per questi sarà possibile accedere alla messa alla prova.
Il decreto legislativo 150 del 2022, da un lato ha modificato l'art. 464-bis c.p.p. prevedendo che il pubblico ministero può proporre all'imputato di formulare la richiesta di MAP, a cui segue un termine entro cui l'imputato stesso ha facoltà di presentare richiesta formale al giudice, dall'altro ha introdotto una nuova disposizione, l'art. 464-ter.1 c.p.p. con il quale si consente di anticipare nella fase delle indagini il ricorso alla probation, c.d. MAP procedimentale.Proposta di MAP nella fase processuale
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L'art. 464-bis c.p.p. introduce un nuovo schema procedurale di messa alla prova, la quale, se attivata su proposta del pubblico ministero, si articola in tre scansioni temporali:1) proposta MAP del pubblico ministero;
2) termine di 20 giorni per consentire all'imputato le sue determinazioni;
3) richiesta formale di MAP formulata dall'imputato.
La caratteristica principale dell'art. 464-bis c.p.p. è che la proposta del PM deve essere resa nella fase processuale, ossia nella nuova udienza predibattimentale di cui all'art. 554-bis c.p.p.
Nel dettaglio, la disposizione prevede che, laddove il pubblico ministero formuli la proposta di sospensione del procedimento con messa alla prova nel corso dell'udienza preliminare, o nella fase predibattimentale (nei procedimenti a citazione diretta), l'imputato può chiedere un breve rinvio del procedimento per un termine non superiore a venti giorni. Tale termine fungerebbe come una sorta di termine a difesa al fine di consentirgli di ponderare la proposta del pubblico ministero e, eventualmente, di formalizzare la richiesta di programma trattamentale all'UEPE.
La richiesta di MAP, sia essa formulata dall'imputato o proposta dal pubblico ministero, deve essere presentata, a pena di decadenza, sino al momento delle conclusioni rese all'udienza predibattimentale.
Il nuovo art. 464-ter.1 c.p.p.
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Con la nuova riforma legislativa si consente al giudice di alleggerire il carico di lavoro degli uffici della cognizione.L'art. 464-ter c.p.p. prevede la possibilità per l'imputato di anticipare la richiesta di MAP alla fase delle indagini, solo che in questo caso il pubblico ministero svolgerà un ruolo di mero vidimatore, posto che, se acconsente, tutta la procedura segue poi il controllo del giudice nelle forme di cui all'art. 464-quater c.p.p..
Di contro la nuova fattispecie normativa, oltre che anticipare la richiesta di MAP alla fase delle indagini, attribuisce al pubblico ministero di seguire tutte le dinamiche delle attività della probation, essendo egli stesso onorato a contattare l'UEPE e redigere il programma trattamentale.
Il pubblico ministero può proporre la MAP, e non deve, la locuzione è fondamentale, indicando come termine iniziale l'avviso previsto dall'art. 415-bis c.p.p., ossia all'esito delle indagini preliminari.
A differenza dell'art. 464-ter c.p.p. che consente all'indagato di formulare la richiesta di MAP nel corso delle indagini, la scelta dell'art. 464-ter.1 c.p.p. di fare riferimento alla solo chiusura delle indagini è stata riferita nella Relazione illustrativa come funzionale a soddisfare le esigenze di cui all'art. 415-bis c.p.p., dove viene determinata la fondatezza della tesi accusatoria; la discovery, conseguente agli avvisi, dove si consente all'indagato la piena cognizione degli atti in suo carico, così offrendogli la possibilità di valutare la maggiore oculatezza delle scelte processuali, nonché le strategie difensive più idonee e finanche la completezza delle indagini preliminari consentirà al giudice di valutare i presupposti della MAP.
Con il comma 1 dell'art. 464-ter.1 c.p.p. , il pubblico ministero, con l'avviso previsto dall'art. 415-bis c.p.p., può proporre alla persona sottoposta alla indagini la sospensione del procedimento con messa alla prova, indicando la durata e i contenuti essenziali del programma trattamentale. In questa fase propulsiva il PM, in via eventuale, può anche contattare l'UEPE per predisporre un primo programma.
La persona sottoposta alle indagini, entro il termine di 20 giorni, può aderire alla proposta con dichiarazione resa personalmente o a mezzo procuratore speciale, depositata presso la segreteria del pubblico ministero.
Quando la persona sottoposta alle indagini aderisce alla proposta, il pubblico ministero formula l'imputazione e trasmette gli atti al giudice per le indagini preliminari, dando avviso alla persona offesa del reato della facoltà di depositare, entro dieci giorni, memorie presso al cancelleria del giudice.
Il coinvolgimento della persona offesa in tale scansione del procedimento è nel segno di assicurare una adeguata possibilità di partecipazione finalizzata a garantire il diritto del contraddittorio. Si tratta, però, di un contraddittorio cartolare cui la persona offesa non ha "potere di veto", ma solo il diritto di interloquire con il giudice per rappresentarle la propria posizione.
Se, invece, l'indagato non intende procedere alla MAP, perché reputa il programma eccessivamente gravoso, potrà comunque - nelle successive scansioni del procedimento - conservare la facoltà di sottoporre al giudice una propria richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova nelle forme già previste dall'art. 464-ter c.p.p., comma 3, ovvero in udienza ex art. 464-bis c.p.p..
Il giudice per le indagini preliminari, se non deve pronunciare sentenza di proscioglimento a norma dell'art. 129 e quando ritiene che la proposta del pubblico ministero a cui ha aderito l'imputato sia conforme ai requisiti di cui al dettato dell'art. 464-quater, comma 3 c.p.p., primo periodo, richiede all'ufficio di esecuzione penale esterna di elaborare un programma di trattamento d'intesa con l'imputato, il cui programma dovrà essere elaborato entro 90 giorni.
Quindi, acquisito il piano di recupero, se lo reputa idoneo, sospende il processo con messa alla prova.
Disposizioni transitorie in materia di messa alla prova
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L'art. 90 della riforma Cartabia stabilisce che la disposizione dell'art. 32, comma 1, lettera a) del D.lgs. 150/2022, si applica anche ai procedimenti pendenti nel giudizio di primo grado e in grado di appello alla data di entrata in vigore dello stesso decreto legislativo.Se sono già decorsi i termini di cui all'art. 464-bis, comma 2, c.p.p., l'imputato, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, può formulare richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova, a pena di decadenza, entro la prima udienza successiva alla data di entrata in vigore del predetto decreto. Quando nei quarantacinque giorni successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto non è fissata udienza, la richiesta è depositata in cancelleria, a pena di decadenza, entro il suddetto termine.
Nel caso in cui sia stata disposta la sospensione del procedimento con messa alla prova in forza dei precedenti commi, non si applica l'art. 75, comma 3, c.p.p.
Avv. Maurizio Auteri
Titolare dello studio legale commerciale Tributario
Budoni, Via Nestore 4
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