La Seconda Sezione Civile della Corte di Cassazione (Sent. n. 6926/2007) ha stabilito che "l'amministratore, il quale sia a conoscenza del decesso di un condomino, fino a quando gli eredi non gli manifestano la loro qualità, non avendo utili elementi di riferimento e non essendo obbligato a fare alcuna particolare ricerca, non sarà tenuto ad inviare alcun avviso". Prosegue poi la Corte che "in senso contrario, non si potrebbe invocare il fatto che, in base all'articolo 1136, comma 6, C.c., l'assemblea non può deliberare se non risulta che tutti i condomini siano stati avvisati, in quanto tale norma presuppone, per la sua applicabilità, che i condomini siano noti all'amministratore".
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