Risarcimento danni complicanze post operatorie
Un'informazione corretta e completa al paziente sulla possibilità di essere sottoposto a una tecnica di chirurgia alternativa a quella che gli è stata praticata, lo avrebbe indotto a scegliere quella più moderna? La scelta sarebbe stata condizionata oppure no dal fatto che il medico che l'ha operato fosse un esperto della tecnica che, seppur obsoleta, è stata eseguita correttamente?
Questi i quesiti lasciati aperti dalla sentenza della Cassazione n. 1936/2023 (sotto allegata) in una vicenda processuale civile sulla responsabilità medica e il risarcimento del danno, che il giudice del rinvio dovrà sciogliere. Vediamo per quale motivo.
Un paziente conviene in giudizio una struttura sanitarie per chiedere i danni riportati in conseguenza di un intervento chirurgico per la rimozione di un aneurisma all'aorta. A causa dell'intervento si è infatti formata una fibrosi massiva aderenziale con occlusione intestinale, che ha reso necessaria l'asportazione di un tratto dell'intestino. Complicanze che hanno comportato per il paziente una terapia domiciliare continua.
Il Tribunale, accogliendo la richiesta del paziente, condanna la struttura con ordinanza 702 bis c.p.c a risarcire 700.000,00 euro, poiché le complicanze sono insorte a causa della tecnica operatoria obsoleta praticata. Qualora fosse stata adottata infatti la tecnica alternativa endovascolare, il paziente non avrebbe sicuramente riportato le problematiche poi sorte.
La decisione viene impugnata, ma la Corte di appello rigetta le doglianze di entrambe le parti rilevando:
- che il medico ha in effetti scelto una determinata tecnica senza informare il paziente dell'esistenza di quella alternativa e più moderna;
- che le complicanze sono insorte non perché l'intervento è stato mal eseguito, ma per cause naturali e del tutto imprevedibili;
- che la fibrosi non si sarebbe verificata se l'intervento fossa stato eseguito con la tecnica endovascolare.
La struttura sanitaria convenuta ricorre quindi in Cassazione, facendo presente che l'intervento è stato eseguito con diligenza e che il paziente, anche se fosse stato informato della tecnica alternativa, non l'avrebbe sicuramente scelta perché il medico che l'ha operato è un esperto in quella eseguita. La mancata informazione sulla tecnica alternativa non può essere quindi causa del danno poiché la scelta e l'esecuzione della tecnica adoperata dal medico non sono colpose.
Tesi difensiva che la Cassazione dimostra di condividere in quanto dal ragionamento della Corte di appello emerge che l'unica condotta colposa di cui deve essere ritenuto responsabile il medico è l'omessa informazione del paziente sulle alternative terapeutiche, ma se l'omessa informazione è l'unica condotta colposa del medico allora era necessario accertare il nesso tra questa condotta omissiva e il danno riportato dal paziente, con un giudizio contro-fattuale, ossia "ipotizzando cosa sarebbe accaduto se il medico avesse compiuto l'azione, che invece mancò".
La Corte però ha omesso questo giudizio, limitandosi ad affermare che la tecnica alternativa avrebbe evitato l'evento e che quindi la condotta omissiva del medico è stata la causa del danno cagionato al paziente.
La sentenza quindi viene cassata con rinvio, perché che il giudice deve accertare con un giudizio contro-fattuale se è plausibile che un'informazione completa al paziente avrebbe condotto quest'ultimo a scegliere per la tecnica alternativa, che non gli è stata praticata.
Scarica pdf Cassazione n. 1936/2023