Licenziamento ritorsivo
Nella vicenda, la Corte di Appello di Firenze - conformemente a quanto precedentemente statuito dal Tribunale della stessa città - ha confermato la nullità del licenziamento di un dipendente, ed ordinato la sua reintegra con conseguente pagamento di tutte le mensilità ed oneri accessori dalla data di interruzione del rapporto di lavoro. Contro tale decisione è ricorso per Cassazione il datore di lavoro. I supremi giudici, con ordinanza numero 2606 depositata il 27 gennaio 2023 (sotto allegata), hanno confermato la nullità del licenziamento in quanto discriminatorio.
Il dipendente in questione era un sindacalista interno all'azienda e, su richiesta del datore di lavoro, è stato posto sotto sorveglianza da un'agenzia investigativa. Alla base dei controlli richiesti dalla società datrice di lavoro, vi erano delle anomalie nell'esecuzione delle mansioni a lui assegnate e non meglio precisati sospetti di incongruenze nell'orario di lavoro e nei rimborsi spese. Analoghe anomalie, però, risultavano anche in capo ad altri dipendenti non sindacalisti i quali, diversamente dal loro collega, non sono stati oggetto di accertamenti. Da qui il lavoratore ha dedotto, evidentemente con ragione, il fattore di rischio (vale a dire l'essere sindacalista e la sua attività sgradita all'azienda) che ha prodotto una discriminazione nel trattamento con altri colleghi che si trovavano nelle stesse condizioni.
Violazione articolo 28 legge n. 300/1970
Secondo i giudici il dipendente ha dimostrato il trattamento sfavorevole a lui riservato dall'azienda rispetto ai suoi colleghi non sindacalisti, che si è tradotto in una attività investigativa esclusivamente dedicata a lui e non anche ad altri lavoranti impiegati nelle stesse mansioni e che operavano con le sue stesse modalità di lavoro.
È emerso, pertanto, un evidente collegamento tra l'essere sindacalista (ed in particolare l'essersi adoperato in favore di un collega che lamentava condizioni di stress lavorativo elevate, tanto da suicidarsi) ed il licenziamento, ritenuto ritorsivo e persecutorio, e, quindi, illegittimo con violazione di quanto statuito dall'articolo 28 dello Statuto dei Lavoratori.
Scarica pdf Cass. n. 2606/2023• Foto: 123rf.com